Sentenza n. 455/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento a) della Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 6 novembre 2025 recante la “cessazione esercizio licenza n. toosay00044k di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti della Società Italiana Petroli sito in Montano Antilia s.s.18 km.170”; b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di cessazione della licenza di gestione di un impianto di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva comunicato al SUAP, il 6 agosto 2025, il subingresso nella gestione dell’impianto, allegando l’atto di cessione della titolarità e la documentazione relativa ai requisiti soggettivi. Ha impugnato la delibera con cui la Giunta comunale aveva dichiarato la cessazione della licenza di gestione, deducendo: incompetenza della Giunta, poiché l’atto non rientrerebbe nelle competenze previste dall’art. 48 TUEL; insussistenza dei presupposti della decadenza, in quanto la proprietaria originaria aveva comunicato la sospensione dell’attività dal 10 aprile 2024 al 10 aprile 2025 e, successivamente, la proroga per ulteriori sei mesi dall’11 aprile 2025 al 10 ottobre 2025; formazione del silenzio-assenso sulle comunicazioni trasmesse; violazione dell’art. 7 l. 241/1990; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e illogicità; difetto di istruttoria; violazione dei principi di buona fede e lealtà procedimentale. Il Comune e la società controinteressata non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha considerato inefficace la proroga della sospensione, poiché comunicata il 12 giugno 2025, quando il periodo originario di sospensione era già scaduto il 10 aprile 2025. Ha quindi ritenuto integrato il presupposto previsto dall’art. 128, comma 4, l.r. Campania n. 7/2020: sospensione dell’attività per oltre sei mesi in mancanza di una proroga validamente comunicata. La cessazione della licenza è stata pertanto ritenuta legittima. Le ulteriori censure non sono state accolte. Il ricorso è stato rigettato; nulla per le spese nei confronti del Comune non costituito e spese compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previo avviso alle parti.
art. 48 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
È stato invocato dalla ricorrente per contestare la competenza della Giunta comunale, ma la censura non ha condotto all’accoglimento del ricorso.
art. 7 l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per contestare la mancata partecipazione procedimentale, ma la censura non ha condotto all’annullamento dell’atto.
art. 128, comma 4, l.r. Campania n. 7/2020
Il comune pronuncia la decadenza dell’autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell’autorizzazione nei termini di legge: a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 7; b) nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione sospende l’attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2.
La sospensione dell’attività per oltre sei mesi determina il presupposto per la decadenza dell’autorizzazione quando manca una proroga validamente comunicata; una proroga comunicata dopo la scadenza del periodo originario è inefficace.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 128, comma 4, l.r. Campania n. 7/2020, la sospensione dell’attività di un impianto di distribuzione carburanti per un periodo superiore a sei mesi legittima il Comune a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione quando non sia stata validamente comunicata una proroga secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
- La proroga della sospensione dell’attività, comunicata soltanto dopo la scadenza del periodo originario di sospensione, è inefficace e non impedisce l’adozione del provvedimento comunale di decadenza o cessazione dell’autorizzazione.
- Un subentro comunicato prima della scadenza di una proroga inefficace non impedisce la decadenza dell’autorizzazione quando, al momento rilevante, risultano integrati i presupposti legali della sospensione ultrasemestrale senza proroga validamente comunicata.
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