Cassazione Penale, Ordinanza n. 12894/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato e al trattamento sanzionatorio, compreso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in doppia conforme rispetto al primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di una rapina impropria ex art. 628 c.p. in forma tentata, lamentando: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità e sulla mancata riqualificazione del fatto in furto; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era sostanzialmente una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, già compiutamente esaminato nei gradi di merito, quindi inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria tentata, poiché la sottrazione e l'uso della violenza si erano succeduti senza soluzione di continuità e il lancio di un televisore contro l'addetto alla vigilanza era stato posto in essere per frapporre un ostacolo alla reazione dell'inseguitore e agevolare la fuga. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità dei fatti e sulla mancanza di resipiscenza, richiamando il principio secondo cui il giudice di merito può motivare il diniego facendo riferimento solo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alla contestazione del delitto tentato, oggetto della qualificazione giuridica del fatto.
art. 628 c.p.
Norma di riferimento per la rapina impropria, nella forma tentata, ritenuta correttamente configurata dalla Corte territoriale.
art. 62-bis c.p.
Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione di merito con una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione impugnata sia completa, coerente e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, è aspecifico e non supera il vaglio di ammissibilità.
- La rapina impropria può ritenersi correttamente configurata anche quando la violenza sia immediatamente successiva alla sottrazione e sia funzionalmente diretta ad assicurare la fuga o a neutralizzare l'inseguimento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi, quali gravità del fatto e assenza di resipiscenza, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
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