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Ordinanza

Ordinanza n. 4081/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202607072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento dell'esame finale del corso di specializzazione Spe.S 2025, con votazione di 17/30, nonché gli atti presupposti relativi alla commissione, ai criteri di valutazione e al programma del corso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell'11 maggio 2026 con cui gli è stato comunicato il mancato superamento dell'esame finale del corso Spe.S 2025, il verbale della commissione esaminatrice recante la votazione di 17/30 e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti. Ha dedotto, in particolare, l'insufficienza del mero voto numerico a motivare il giudizio di inidoneità nell'ambito di un corso di formazione con abilitazione finale; l'estraneità al programma didattico della domanda relativa alla liquidazione della spesa e ai controlli amministrativi e contabili, alla quale era stato attribuito il punteggio zero; l'illegittimità della nomina della commissione esaminatrice, intervenuta prima della conclusione del corso e dell'ammissione dei discenti all'esame finale; nonché l'incompatibilità del presidente della commissione, che era segretario comunale reggente presso un Comune il cui sindaco partecipava al corso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo attenuato il periculum in mora dalla periodica, sebbene non annuale, calendarizzazione dei corsi di specializzazione. Ha inoltre escluso la manifesta fondatezza delle censure. Quanto alla valutazione, il ricorrente non aveva contestato nel merito l'operato della commissione né fornito una ricostruzione della prova idonea a dimostrare che il punteggio zero fosse erroneo, con conseguente assenza di prova di resistenza. La domanda sulla liquidazione della spesa è stata ritenuta riconducibile al programma, in particolare al modulo sulla programmazione e rendicontazione finanziaria nella prospettiva degli equilibri, o comunque trattata trasversalmente negli altri moduli. La nomina anticipata della commissione non appariva aver alterato il procedimento né leso imparzialità e buon andamento. Infine, il conflitto di interessi del presidente non risultava immediatamente desumibile dal solo rapporto di reggenza presso il Comune il cui sindaco era tra i discenti, anche considerando la natura non concorsuale e non comparativa della procedura. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465

    La disposizione individua il corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario comunale nei Comuni fino a 65.000 abitanti non capoluoghi di provincia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; nel caso concreto il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora, respingendo la sospensiva.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un giudizio relativo al mancato superamento di una prova finale, la contestazione del solo voto numerico non è sufficiente a dimostrare la manifesta fondatezza della censura se il candidato non contesta nel merito lo svolgimento della prova e non fornisce elementi idonei a dimostrare che la valutazione avrebbe dovuto essere diversa; in tal caso manca la prova di resistenza.
  • Una domanda d'esame è riconducibile al programma didattico quando riguarda una fase o un profilo funzionalmente connesso ai moduli formativi previsti, anche se costituisce un argomento di dettaglio o è trattata trasversalmente nell'ambito dell'intero programma.
  • La nomina della commissione esaminatrice prima della conclusione del corso e dell'ammissione dei partecipanti alla prova finale non determina, di per sé, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento in assenza di una concreta alterazione delle attività procedimentali.
  • Il conflitto di interessi del presidente di una commissione non è immediatamente configurabile per il solo fatto che egli svolga le funzioni di segretario comunale reggente presso un Comune il cui sindaco partecipi al corso, soprattutto quando la procedura non abbia natura concorsuale né comparativa.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio derivante dal mancato superamento di un corso di specializzazione può risultare attenuato dalla periodica calendarizzazione di corsi analoghi, anche se non annuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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