Cassazione Penale, Sentenza n. 2432/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo; ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato di minaccia commesso l'8 luglio 2014 per intervenuta prescrizione (tenendo conto anche dei periodi di sospensione del termine indicati nella motivazione della sentenza impugnata) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Corrada impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua condanna in primo grado per i reati di cui all'art. 612, comma 2, e art. 339 c.p. Il primo motivo denunciava errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; la Corte di Cassazione lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui i criteri del primo comma dell'art. 131-bis sono cumulativi ai fini del riconoscimento e alternativi ai fini del diniego. Il secondo motivo censurava la qualificazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 339 c.p. come uso di "arma"; la Corte ha ritenuto fondato questo motivo, osservando che il fatto consistette nel collocare sotto la saracinesca una busta contenente un proiettile e un biglietto minatorio, e che il proiettile è munizione e non arma impropria, con la conseguenza che sorgevano questioni rilevabili d'ufficio, in particolare l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
I criteri indicati nel primo comma sono cumulativi ai fini del riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa (per poter applicare la non punibilità) e alternativi ai fini del diniego: la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri preclude l'applicazione della causa di non punibilità.
art. 339 cod. pen.
La qualificazione della circostanza aggravante deve tener conto della natura dell'oggetto impiegato; nel caso la presenza di un proiettile è stata considerata come munizione (non arma impropria) e la valutazione errata della qualificazione incide sulla corretta applicazione del tipo aggravato.
art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
La prescrizione estingue il reato; la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio questioni attinenti all'estinzione per prescrizione anche se il ricorso non è inammissibile.
art. 612 comma 2 cod. pen.
Reato per cui era stata pronunciata condanna in sede di merito; la Cassazione ha confermato la correttezza della motivazione di merito su questo punto, ma la decisione finale è stata influenzata dall'accertata prescrizione del reato di minaccia.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede il soddisfacimento congiunto dei criteri previsti: la valutazione negativa anche di un solo criterio impedisce l'applicazione della non punibilità.
- Quando l'oggetto impiegato nella commissione di un reato è contestato (es. proiettile, oggetto contundente, strumento), è determinante qualificare correttamente se si tratta di munizione, arma impropria o altro: la qualificazione incide sulla sussistenza di circostanze aggravanti e sulla corretta tipizzazione del fatto.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione; dunque, anche se il ricorrente non ha proposto specifiche doglianze sulla prescrizione, la Cassazione valuta i termini e i periodi di sospensione e può annullare la sentenza per estinzione del reato.
- Nelle impugnazioni penali è essenziale confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della decisione impugnata: censure generiche che non affrontano la motivazione della corte territoriale sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare i periodi di sospensione e interruzione previste dalla legge e quelle risultanti dagli atti processuali; errori o omissioni nella valutazione di tali periodi possono determinare l'estinzione del reato.
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