Cassazione Penale, Sentenza n. 3657/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva confermati colpevoli, singolarmente, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, occupazione abusiva e altri reati commessi durante lo sgombero di un immobile occupato. Le censure principali riguardavano: travisamento della prova e insufficienza delle prove video/testimoniali; contestazione della sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 339 cod. pen. (numero elevato di persone e uso di oggetti atti ad offendere); contestazione della responsabilità personale di taluni (in particolare Caselli e Blasi) per assenza di partecipazione diretta; mancanza del dolo nel danneggiamento; erronea identificazione operata da agenti; applicazione indebita di circostanze aggravanti e mancato riconoscimento di una causa di non punibilità o errore sul fatto putativo (invocata dai ricorrenti per giustificare la resistenza). Sono state altresì dedotte questioni relative all'inquadramento delle frasi oltraggiose e delle lesioni arrecate a un pubblico ufficiale (posizione di De Pieri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere in gran parte trasferimenti in fatto, generici o reiterativi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito basata su testimonianze coerenti e sulle videoriprese che avrebbero mostrato l'assalto al furgone, il prelievo violento del materiale e il lancio degli oggetti contro le forze dell'ordine (con ferimento di un agente) nonché la partecipazione e il ruolo di ciascun imputato. Sono state confermate le aggravanti di cui all'art. 339, commi 2 e 3, e la qualificazione dei materiali come oggetti atti ad offendere; è stata ritenuta valida l'identificazione degli imputati; è esclusa la causa di non punibilità per errore sul fatto nella forma putativa. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma stimata in euro 3000.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Qualifica la resistenza a pubblico ufficiale; la corte ha ritenuto che l'assalto al furgone e il lancio di oggetti contro gli agenti costituiscano resistenza aggravata quando ostacolano l'esercizio del pubblico servizio
art. 339, commi 2 e 3 cod. pen.
Prevede aggravanti per la resistenza quando è posta in essere da un numero elevato di persone e/o con uso di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti in presenza di circa trenta persone e del lancio di travi, sacchi e attrezzi contro le forze dell'ordine
art. 635 cod. pen.
Norma sul danneggiamento; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il reato sulla base delle videoriprese che mostrano la distruzione del trapano e il lancio dei sacchi di cemento
art. 633 cod. pen.
Disciplina l'invasione e occupazione di terreni o edifici. La Corte ha affermato che l'occupazione è reato permanente e che anche chi non ha iniziato materialmente l'invasione può rispondere a titolo di concorso morale se ha contribuito a perpetuarla o agevolarla
art. 339-bis cod. pen. (menzionato nel testo)
Nel testo viene discussa l'applicazione o l'erroneo utilizzo di questa norma in relazione alle aggravanti e alla forma putativa; la Corte ha escluso l'operatività della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, ritenendo insufficienti gli elementi per un errore sul fatto giustificativo
art. 59 cod. pen.
Riguarda l'errore sul fatto nella forma putativa; la Corte ha ritenuto che l'errore invocato non fosse provato e che le circostanze (filmati, testimonianze) escludessero una giustificazione basata su un errore scusabile
art. 341-bis cod. pen.
Richiama l'elemento relativo all'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che le frasi oltraggiose pronunciate da De Pieri fossero rivolte all'operato del pubblico ufficiale durante l'ufficio e pronunciate in presenza di altri, configurando la rilevanza penale
art. 582 cod. pen.
Riguarda le lesioni personali; la Corte ha ritenuto provato il nesso intenzionale tra la spinta/condotta di De Pieri e le lesioni all'agente, sulla base delle certificazioni mediche e delle circostanze
Massime di principio
- Videoriprese e testimonianze concordanti possono fortemente consolidare la prova e rendere difficili censure di travisamento dei fatti
- L'intervento coordinato di più persone e l'uso di oggetti per aggredire le forze dell'ordine favoriscono l'applicazione di aggravanti per la resistenza a pubblico ufficiale
- Chi non ha iniziato materialmente un'occupazione può comunque rispondere per concorso morale se ha contribuito a perpetuarla o agevolarla; il reato di occupazione è permanente
- L'invocazione di un errore sul fatto o di una causa di non punibilità putativa richiede elementi probatori solidi (es. trattative chiarissime, comportamenti ufficiali che inducano in errore); mere trattative o ambiguità non sono sufficienti
- L'identificazione effettuata da agenti basata su conoscenza pregressa e su estrapolazione di immagini video può essere ritenuta valida anche in assenza di formale ricognizione di persona, se adeguatamente motivata
- Insulti o condotte lesive rivolte a pubblici ufficiali sono più facilmente qualificabili come reato quando avvengono nel contesto di un atto d'ufficio e alla presenza di terzi
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