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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3657/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva confermati colpevoli, singolarmente, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, occupazione abusiva e altri reati commessi durante lo sgombero di un immobile occupato. Le censure principali riguardavano: travisamento della prova e insufficienza delle prove video/testimoniali; contestazione della sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 339 cod. pen. (numero elevato di persone e uso di oggetti atti ad offendere); contestazione della responsabilità personale di taluni (in particolare Caselli e Blasi) per assenza di partecipazione diretta; mancanza del dolo nel danneggiamento; erronea identificazione operata da agenti; applicazione indebita di circostanze aggravanti e mancato riconoscimento di una causa di non punibilità o errore sul fatto putativo (invocata dai ricorrenti per giustificare la resistenza). Sono state altresì dedotte questioni relative all'inquadramento delle frasi oltraggiose e delle lesioni arrecate a un pubblico ufficiale (posizione di De Pieri).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere in gran parte trasferimenti in fatto, generici o reiterativi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito basata su testimonianze coerenti e sulle videoriprese che avrebbero mostrato l'assalto al furgone, il prelievo violento del materiale e il lancio degli oggetti contro le forze dell'ordine (con ferimento di un agente) nonché la partecipazione e il ruolo di ciascun imputato. Sono state confermate le aggravanti di cui all'art. 339, commi 2 e 3, e la qualificazione dei materiali come oggetti atti ad offendere; è stata ritenuta valida l'identificazione degli imputati; è esclusa la causa di non punibilità per errore sul fatto nella forma putativa. I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma stimata in euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Qualifica la resistenza a pubblico ufficiale; la corte ha ritenuto che l'assalto al furgone e il lancio di oggetti contro gli agenti costituiscano resistenza aggravata quando ostacolano l'esercizio del pubblico servizio

  • art. 339, commi 2 e 3 cod. pen.

    Prevede aggravanti per la resistenza quando è posta in essere da un numero elevato di persone e/o con uso di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere; la Corte ha ritenuto sussistenti entrambe le aggravanti in presenza di circa trenta persone e del lancio di travi, sacchi e attrezzi contro le forze dell'ordine

  • art. 635 cod. pen.

    Norma sul danneggiamento; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il reato sulla base delle videoriprese che mostrano la distruzione del trapano e il lancio dei sacchi di cemento

  • art. 633 cod. pen.

    Disciplina l'invasione e occupazione di terreni o edifici. La Corte ha affermato che l'occupazione è reato permanente e che anche chi non ha iniziato materialmente l'invasione può rispondere a titolo di concorso morale se ha contribuito a perpetuarla o agevolarla

  • art. 339-bis cod. pen. (menzionato nel testo)

    Nel testo viene discussa l'applicazione o l'erroneo utilizzo di questa norma in relazione alle aggravanti e alla forma putativa; la Corte ha escluso l'operatività della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, ritenendo insufficienti gli elementi per un errore sul fatto giustificativo

  • art. 59 cod. pen.

    Riguarda l'errore sul fatto nella forma putativa; la Corte ha ritenuto che l'errore invocato non fosse provato e che le circostanze (filmati, testimonianze) escludessero una giustificazione basata su un errore scusabile

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiama l'elemento relativo all'oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che le frasi oltraggiose pronunciate da De Pieri fossero rivolte all'operato del pubblico ufficiale durante l'ufficio e pronunciate in presenza di altri, configurando la rilevanza penale

  • art. 582 cod. pen.

    Riguarda le lesioni personali; la Corte ha ritenuto provato il nesso intenzionale tra la spinta/condotta di De Pieri e le lesioni all'agente, sulla base delle certificazioni mediche e delle circostanze

Massime di principio

  • Videoriprese e testimonianze concordanti possono fortemente consolidare la prova e rendere difficili censure di travisamento dei fatti
  • L'intervento coordinato di più persone e l'uso di oggetti per aggredire le forze dell'ordine favoriscono l'applicazione di aggravanti per la resistenza a pubblico ufficiale
  • Chi non ha iniziato materialmente un'occupazione può comunque rispondere per concorso morale se ha contribuito a perpetuarla o agevolarla; il reato di occupazione è permanente
  • L'invocazione di un errore sul fatto o di una causa di non punibilità putativa richiede elementi probatori solidi (es. trattative chiarissime, comportamenti ufficiali che inducano in errore); mere trattative o ambiguità non sono sufficienti
  • L'identificazione effettuata da agenti basata su conoscenza pregressa e su estrapolazione di immagini video può essere ritenuta valida anche in assenza di formale ricognizione di persona, se adeguatamente motivata
  • Insulti o condotte lesive rivolte a pubblici ufficiali sono più facilmente qualificabili come reato quando avvengono nel contesto di un atto d'ufficio e alla presenza di terzi

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