Cassazione Civile, Ordinanza n. 32814/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Tre soggetti, quali fideiussori di una società titolare di rapporti di conto corrente, avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di un saldo debitore. Contestavano, oltre al quantum, soprattutto la legittimazione della società procedente a promuovere l’azione, sostenendo che prima dell’emissione del decreto era intervenuta la cessione della filiale bancaria presso cui erano accesi i rapporti di conto corrente, con trasferimento alla cessionaria dei contratti e dei crediti connessi; perciò la mandataria della cedente non avrebbe potuto agire per un credito ormai riferibile alla cessionaria. Il tribunale aveva riqualificato l’eccezione come difetto di titolarità attiva del diritto e l’aveva respinta, rideterminando però in diminuzione la somma dovuta sulla base di CTU contabile. In appello gli opponenti avevano ribadito la questione della carenza di titolarità del credito in capo alla cedente, ma la corte territoriale aveva rigettato l’impugnazione ritenendo corretta la riqualificazione dell’eccezione e osservando che gli appellanti non avevano adeguatamente censurato la motivazione di primo grado, secondo cui la titolarità del credito risultava comunque provata dalla documentazione prodotta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., per avere la corte confuso legittimazione e titolarità del diritto e per aver ritenuto provata la titolarità senza adeguato scrutinio del documento relativo alla cessione del ramo d’azienda; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere esaminato nel merito l’eccezione di difetto di titolarità attiva; violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., per aver richiamato genericamente una "copiosa documentazione" senza valutare il documento sulla cessione della filiale/ramo d’azienda; infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo corretta la qualificazione dell’eccezione come contestazione della titolarità sostanziale del credito, ma censurando la sentenza d’appello per non avere esaminato nel merito il fatto modificativo dedotto dai debitori e per avere motivato in modo apparente sulla prova della titolarità attiva del credito. Ha precisato che, anche nel settore bancario, la cessione dell’azienda o del ramo d’azienda, se accompagnata dagli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina speciale, produce verso i debitori gli effetti della cessione del credito e impone al giudice di verificare sia la prova del fatto costitutivo del credito sia quella del fatto modificativo allegato dagli opponenti. Ha invece ritenuto il quarto motivo non autonomamente scrutinabile, perché la regolazione delle spese dovrà essere nuovamente compiuta dal giudice di rinvio in relazione all’esito finale della lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
richiamato per distinguere la legittimazione ad agire dalla titolarità del diritto sostanziale azionato
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sul tema dell'interesse ad agire e della legittimazione processuale
art. 112 c.p.c.
la corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sull'eccezione di difetto di titolarità attiva
art. 115 c.p.c.
la motivazione non può limitarsi a un generico riferimento alla documentazione prodotta, dovendo il giudice valutare le prove rilevanti
art. 132 n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente integra vizio denunciabile in cassazione quando non consente di comprendere l'iter decisionale
art. 2558 c.c.
citato dai ricorrenti, ma la Corte precisa che tali norme non si applicano alla cessione bancaria del ramo d'azienda, essendo derogate dalla disciplina speciale
art. 2559 c.c.
citato dai ricorrenti in relazione al trasferimento dei crediti con l'azienda
art. 1264 c.c.
richiamato come effetto prodotto verso i debitori ceduti dalla cessione del ramo d'azienda in ambito bancario, ove osservati gli adempimenti pubblicitari
art. 58 d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385
disciplina speciale bancaria che deroga alle norme codicistiche sul trasferimento dell'azienda e dei relativi rapporti, ma produce effetti verso i debitori ceduti se accompagnata dagli adempimenti richiesti
art. 385, terzo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità
artt. 91 e 92 c.p.c.
il motivo sulle spese è assorbito/non autonomamente decisivo, dovendo il rinvio rideterminare integralmente le spese
Massime di principio
- Quando il debitore oppone non già la mancanza di legittimazione processuale dell’attore, ma la perdita della titolarità del credito per effetto di un trasferimento del rapporto o del ramo d’azienda, la contestazione attiene al merito del diritto sostanziale e impone al giudice di verificare la prova del fatto costitutivo del credito e del fatto modificativo eccepito.
- In presenza di una cessione di ramo d’azienda bancaria, la disciplina speciale dell’art. 58 T.U.B. deroga alle regole codicistiche sul trasferimento dei rapporti d’impresa; tuttavia, ove ricorrano gli adempimenti pubblicitari prescritti, la cessione produce verso i debitori ceduti effetti sostanzialmente equivalenti a quelli della cessione del credito.
- La motivazione è apparente quando si risolve in un riferimento generico a una "copiosa documentazione" senza indicare quali risultanze istruttorie sorreggano l’accertamento decisivo, specie se il giudice omette di esaminare un documento dedotto come decisivo dalla parte.
- Il mancato esame di un documento è denunciabile in cassazione solo se il documento sia idoneo a dimostrare circostanze che, con giudizio di certezza, avrebbero potuto infirmare l’esito della decisione di merito.
- Se la cassazione dispone il rinvio per una nuova decisione sul merito, anche la regolazione delle spese del giudizio segue l’esito complessivo del nuovo giudizio e non richiede autonoma decisione immediata nel ricorso per cassazione.
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