Cassazione Penale, Sentenza n. 29208/2025 del 06/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che la pena complessiva di anni venti inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/04/2020 non avesse compreso, per effetto del principio di trasmissività della continuazione, le pene già inflitte con le sentenze del GUP di Bari del 26/09/2007 e dell'11/02/2009. Sosteneva che, poiché la Corte aveva posto in continuazione i reati con la sentenza del 15/06/2010 che a sua volta era stata unificata con le decisioni del 2007 e 2009, il vincolo transitivo imponeva l'inclusione automatica di quelle pene nella determinazione finale; denunciava violazione degli artt. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. e richiamava norme e precedenti relativi all'applicazione e all'interpretazione della continuazione e del cumulo
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione è corretto: la pena di anni venti della sentenza del 20/04/2020 comprende alcune delle pregresse pene (es. la sentenza 12/01/2008; incrementi collegati alla sentenza 15/06/2010 e alla 19/06/2013) ma non comprende le pene derivanti dalle sentenze GUP del 26/09/2007 e dell'11/02/2009. Pur riconoscendo l'esistenza e la rilevanza del principio transitivo della continuazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione non può supplire al giudice della cognizione per colmare omissioni o errori della sentenza divenuta irrevocabile: se tali omissioni non sono state impugnate nella sede cognitiva, il giudice dell'esecuzione non può riformare il calcolo del giudicato. Pertanto il ricorso è stato respinto e il dispositivo impugnato confermato nella parte in cui attesta l'esclusione delle due sentenze 2007 e 2009 dal calcolo
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) ed e))
Articolo richiamato come motivo di ricorso per vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte ha esaminato le doglianze motivazionali e le ha ritenute infondate nel merito, ritenendo corretta l'interpretazione data dal giudice dell'esecuzione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli interventi del giudice dell'esecuzione in tema di esecuzione e cumulo/continuazione. Utilizzata per richiamare i provvedimenti esecutivi che avevano già applicato la continuazione; la Corte ha richiamato l'ambito del potere del G.E.: potere-dovere di interpretare il giudicato per finalità esecutive, ma senza poter sostituirsi al giudice della cognizione per supplire a omissioni di quest'ultimo.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi e nell'analisi procedurale: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia violato tale norma nel procedimento svolto.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione all'aumento per continuazione (menzione dell'aumento ex art. 81 per una delle sentenze). La Corte ha preso atto degli aumenti applicati nella determinazione della pena complessiva.
art. 78 cod. pen.
Richiamato quale limite massimo entro cui è stato contenuto il cumulo (limite di anni trenta), prima di applicare la diminuzione del rito abbreviato.
Sentenza Sez. 1 n. 20496 del 07/04/2022
Sez. 1 n. 20496 del 07/04/2022
Annullamento con rinvio del primo provvedimento del G.E. per carenza motivazionale, con invito a chiarire se la pronuncia del 2020 avesse inteso ricomprendere le pene derivanti da precedenti applicazioni della continuazione.
Sentenza Sez. 5 n. 23608 del 08/05/2024
Sez. 5 n. 23608 del 08/05/2024
Ha disposto nuovo annullamento con rinvio e ha richiamato il certificato del casellario, evidenziando ordini di cumulo/continuazione (es. ordinanza 30/11/2012) che dovevano essere verificati dal giudice dell'esecuzione nel riesame.
Sentenza Sez. 1 n. 36 del 09/01/1996 (Morelli)
Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816
Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per finalità esecutive ricavandone gli elementi necessari, ma non può travalicare i limiti del giudicato o sostituirsi al giudice della cognizione per colmare omissioni non impugnate.
Massime di principio
- Il principio di trasmissività (proprietà 'transitiva') della continuazione è valido: se A è in continuazione con B e B con C, A e C devono essere riuniti in continuazione; tuttavia la sua efficacia pratica dipende dal riconoscimento e dalla valutazione del giudice della cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato per finalità esecutive (identificare contenuto e limiti della pena), ma non può correggere o supplire a omissioni o errori della sentenza di cognizione divenuta irrevocabile: le carenze devono essere dedotte e impugnate nella sede cognitiva.
- Per stabilire se una pena finale comprende precedenti condanne occorre esaminare non solo il certificato del casellario e le ordinanze ex art. 671, ma soprattutto le richieste e la decisione del giudice della cognizione (dispositivo e motivazione): la mancata menzione o valutazione in sede cognitiva richiede impugnazione tempestiva.
- In casi analoghi la parte interessata (difesa o procura) che voglia la ricomprensione di precedenti pene deve porre espressamente la questione nel giudizio di cognizione o impugnare la sentenza irrevocabile; il giudice dell'esecuzione può chiarire ambiguità ma non sanare omissioni non oggetto di cognizione.
- Prassi consigliata: raccogliere e documentare in sede cognitiva tutte le ordinanze di applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.) e porre esplicitamente al giudice la richiesta di riconoscimento delle continuazioni precedenti per evitare problemi in sede esecutiva.
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