Cassazione Penale, Ordinanza n. 29288/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti dell'imputato per i capi 2), 3), 4) e 6) dell'imputazione, applicando la pena di anni 2, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 700,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla pronuncia di responsabilità per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione. In sostanza, il ricorso contestava la valutazione di colpevolezza per quel fatto, ma la doglianza si risolveva nella riproposizione delle stesse censure già esaminate e respinte nei gradi di merito e tendeva a una nuova valutazione del compendio probatorio, in particolare delle immagini di videosorveglianza e della ricostruzione temporale degli spostamenti del veicolo utilizzato dall'imputato, con riferimento alla sua presenza nei luoghi dei furti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera reiterazione di doglianze già scrutinare e disattese dai giudici di merito, privo di specificità e diretto in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte territoriale, ritenuta coerente, non illogica ed esaustiva, secondo cui la partecipazione dell'imputato al furto del capo 2) risultava certa sulla base delle emergenze processuali, in particolare delle immagini di videosorveglianza che mostravano il veicolo a lui riferito nei pressi dei luoghi dei fatti in un arco temporale ravvicinato rispetto ai furti contestati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo coerente dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio; le doglianze che mirano solo a ottenere una rivalutazione delle prove sono estranee al sindacato della Corte di cassazione.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica, coerente, esaustiva e ancorata alle risultanze processuali, anche se fondata su elementi indiziari come la videosorveglianza e la ricostruzione temporale dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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