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Sentenza

Sentenza n. 12614/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. cronol. 37581/2024 in data 11 ottobre 2024, resa a definizione nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, con cui il Tribunale di Roma –Sezione per i diritti della persona e immigrazione – ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta dai ricorrenti, ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Giustizia amministrativa202604637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 ottobre 2024, recante il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e l'ordine di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadini iure sanguinis)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di eseguire le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché le comunicazioni alle autorità consolari. Nonostante la diffida indirizzata all'amministrazione comunale, l'ufficiale dello stato civile del Comune di Val di Zoldo non aveva ancora dato esecuzione al provvedimento. È stata quindi richiesta l'adozione degli ordini necessari e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudizio di ottemperanza è diretto alla stretta esecuzione del giudicato e che l'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi funzionari. Ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Val di Zoldo di dare completa ed esaustiva esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all'ordinanza del Tribunale di Roma, effettuando le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni della cittadinanza nei registri dello stato civile e comunicando l'esito alle autorità consolari competenti. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Belluno, con facoltà di delega, affinché intervenga in caso di persistente inadempimento; il commissario dovrà operare entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, salvo proroga. Il compenso del commissario è posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle difficoltà organizzative e degli accertamenti documentali gravanti sui piccoli comuni incaricati delle trascrizioni della cittadinanza iure sanguinis.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 702-ter c.p.c.

    È richiamato quale base processuale dell'ordinanza del Tribunale di Roma della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato o del provvedimento giudiziale esecutivo del quale è richiesta l'attuazione e non può estendersi a domande ulteriori, anche se collegate al medesimo titolo.
  • L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile autonomamente rispetto alle disposizioni sull'esecuzione civile, poiché l'azione di ottemperanza e l'esecuzione civile hanno natura ontologicamente diversa.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto in un provvedimento giudiziario costituisce un dovere inderogabile d'ufficio per l'amministrazione destinataria e per i funzionari cui compete l'attuazione.
  • In presenza dell'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine.
  • Il compenso del commissario ad acta nominato per sopperire all'inadempimento dell'amministrazione deve essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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