Sentenza n. 12614/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’ottemperanza dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. cronol. 37581/2024 in data 11 ottobre 2024, resa a definizione nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-, con cui il Tribunale di Roma –Sezione per i diritti della persona e immigrazione – ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis proposta dai ricorrenti, ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 ottobre 2024, recante il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e l'ordine di effettuare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini iure sanguinis)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello stato civile competente di eseguire le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché le comunicazioni alle autorità consolari. Nonostante la diffida indirizzata all'amministrazione comunale, l'ufficiale dello stato civile del Comune di Val di Zoldo non aveva ancora dato esecuzione al provvedimento. È stata quindi richiesta l'adozione degli ordini necessari e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudizio di ottemperanza è diretto alla stretta esecuzione del giudicato e che l'esecuzione dell'ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell'amministrazione destinataria e dei suoi funzionari. Ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Val di Zoldo di dare completa ed esaustiva esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all'ordinanza del Tribunale di Roma, effettuando le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni della cittadinanza nei registri dello stato civile e comunicando l'esito alle autorità consolari competenti. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Belluno, con facoltà di delega, affinché intervenga in caso di persistente inadempimento; il commissario dovrà operare entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, salvo proroga. Il compenso del commissario è posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle difficoltà organizzative e degli accertamenti documentali gravanti sui piccoli comuni incaricati delle trascrizioni della cittadinanza iure sanguinis.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 702-ter c.p.c.
È richiamato quale base processuale dell'ordinanza del Tribunale di Roma della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato o del provvedimento giudiziale esecutivo del quale è richiesta l'attuazione e non può estendersi a domande ulteriori, anche se collegate al medesimo titolo.
- L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile autonomamente rispetto alle disposizioni sull'esecuzione civile, poiché l'azione di ottemperanza e l'esecuzione civile hanno natura ontologicamente diversa.
- L'esecuzione dell'ordine contenuto in un provvedimento giudiziario costituisce un dovere inderogabile d'ufficio per l'amministrazione destinataria e per i funzionari cui compete l'attuazione.
- In presenza dell'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine.
- Il compenso del commissario ad acta nominato per sopperire all'inadempimento dell'amministrazione deve essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente.
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