Cassazione Penale, Sentenza n. 22481/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano, a vario titolo: la sussistenza e la qualificazione giuridica dei reati (in particolare la configurabilità dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. e reati connessi in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 DPR 309/1990), la correttezza della motivazione probatoria (valutazione di intercettazioni, filmati e riconoscimenti), la qualificazione e l'applicazione della circostanza aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.), errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio (compresa la mancata esclusione della recidiva o la misura delle attenuanti), la ammissibilità e gli effetti del concordato in sede di appello ex art. 599-bis c.p.p., nonché richieste specifiche come la conversione della pena in misura sostitutiva (detenzione domiciliare) e il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Pietro Santangelo e Mario Tuttobene (respinti nel merito) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri appellanti che avevano definito la propria posizione con il concordato ex art. 599-bis c.p.p. (Aiello, Amato, Bivona, Celeste, Imbarrato, Licciardello, Lombardo, Restivo, Stimoli). Per i ricorrenti inammissibili la Corte ha ritenuto che molte doglianze fossero generiche, aspecifiche o precluse dalla rinuncia dei motivi nel quadro dell'accordo in appello; ha inoltre chiarito i limiti del controllo di merito nei casi di concordato (e le condizioni per chiedere conversione in pena sostitutiva). Sono state confermate le valutazioni di merito sulla prova e sulle aggravanti mafiose per i ricorsi esaminati nel merito. I ricorrenti dichiarati inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; i ricorrenti soccombenti nel merito (Santangelo e Tuttobene) sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato l'applicazione della disposizione come parametro per valutare l'appartenenza al clan e le condotte aggravate dal metodo mafioso quando la prova lo dimostra
art. 416-bis.1 cod. pen.
Prevede la circostanza aggravante connessa all'agevolazione di associazioni mafiose; la Corte ne ha valutato la sussistenza tenendo conto della finalità agevolativa e della consapevolezza del concorrente
art. 73 DPR 309/1990
Norma sul traffico di stupefacenti (con commi distinti e aggravanti); la Corte ha esaminato la qualificazione dei reati di droga e la rilevanza delle aggravanti ex comma sesto/quinto in relazione alle prove sui quantitativi e sull'organizzazione
art. 74 DPR 309/1990
Norma sanzionatoria per il traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato anche possibile riqualificazione delle fattispecie e l'impatto sulle misure sanzionatorie
art. 599-bis cod. proc. pen.
Istituto del concordato in appello (simile al patteggiamento in appello): limita la cognizione del giudice d'appello alle questioni non rinunciate, circoscrive i motivi proponibili e riduce l'ambito di sindacato quando le parti hanno concordato; molte censure sono state ritenute precluse per chi ha aderito al concordato
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
Limita la possibilità per il giudice d'appello di disporre rinnovazione istruttoria dopo un giudizio abbreviato salvo che ritenga "assolutamente necessaria" l'attività istruttoria; la Corte ha richiamato questo limite nel respingere richieste di integrazione probatoria
art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per il sindacato in appello dopo rito abbreviato: il giudice d'appello ha margini ristretti per acquisire nuova prova se non assolutamente necessario
art. 597 cod. proc. pen.
Disciplina gli effetti dell'appello sulla pena; la Corte ha richiamato il principio che la pena complessiva costituisce il termine di riferimento e ha spiegato come la riorganizzazione delle aggravanti in appello non comporti reformatio in peius se la pena complessiva diminuisce
art. 63 cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per circostanze aggravanti e il criterio moderatore del comma quarto; la Corte ha illustrato come l'esclusione di una aggravante ad effetto speciale in appello possa modificare la composizione del calcolo ma non configurare necessariamente reformatio in peius
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'esame di tale richiesta fosse precluso in molti casi per effetto della rinuncia o del concordato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese e sanzioni per i ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha inflitto spese processuali e condanne pecuniarie ai ricorrenti inammissibili
Massime di principio
- Se si aderisce a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la possibilità di impugnare questioni di responsabilità e talune circostanze è fortemente limitata: la rinuncia ai motivi comprende anche censure sulla sussistenza di circostanze se non esplicitamente riservate
- Nel giudizio d'appello su sentenze emesse con rito abbreviato il giudice ha margini ristretti per disporre nuove acquisizioni probatorie (art. 603 c.p.p. e art. 441 c.p.p.): la rinnovazione è consentita solo se "assolutamente necessaria"
- La ricostruzione del significato delle intercettazioni e delle conversazioni è valutazione di merito rimessa al giudice di merito; l'interpretazione alternativa proposta dalla difesa è spesso inammissibile se generica
- Il riconoscimento della circostanza aggravante mafiosa (art. 416-bis.1) può essere fondato sia su prove dirette sia su indici che dimostrino finalità agevolativa o metodo mafioso; la consapevolezza del concorrente rispetto alla finalità agevolativa può derivare anche dalla partecipazione a fatti strumentali
- La modifica della struttura delle aggravanti o della qualificazione fra i gradi di giudizio non implica automaticamente reformatio in peius se la pena complessiva è diminuita; occorre valutare la riorganizzazione del calcolo della pena (art. 597 c.p.p. e art. 63 c.p.)
- La richiesta di conversione della pena in misura sostitutiva (es. detenzione domiciliare) in appello deve essere formulata per tempo e, nei casi di concordato, idealmente inclusa nell'accordo per essere efficacemente esaminata dal giudice
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