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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18785/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva definito il giudizio con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo metamfetamina per complessivi 51,685 grammi, pari a 516,8 dosi singole, e per detenzione senza denuncia di 13 cartucce calibro 45 magnum. Con il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge per mancata motivazione in ordine all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che il giudice non avesse adeguatamente verificato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte rileva però che la censura non rientra tra i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre ribadisce che, nel patteggiamento, la motivazione può essere sintetica e che l'obbligo di motivare specificamente il diniego dell'art. 129 c.p.p. sorge solo se dagli atti emergono concreti elementi in favore di una causa di non punibilità; nel caso concreto il giudice di merito aveva richiamato il verbale di arresto, la perquisizione e il sequestro, dando conto della correttezza della pena e dell'insussistenza di cause di proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza proposta non era deducibile nei confronti di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi confermato la decisione impugnata, rilevando che la motivazione del giudice di merito era sufficiente e che non emergevano dagli atti elementi idonei a imporre una diversa pronuncia ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quale rito pattizio con motivazione sintetica.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    impone il proscioglimento immediato solo quando dagli atti emergano concreti elementi di non punibilità; altrimenti è sufficiente una motivazione anche implicita sulla sua insussistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90

    norma incriminatrice relativa alla detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

  • art. 697 c.p.

    norma incriminatrice relativa alla detenzione abusiva di munizioni senza denuncia.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; sono quindi inammissibili censure che investano profili estranei a tali limiti, come la mera insufficienza della motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
  • Nel rito di applicazione della pena, l'obbligo motivazionale del giudice è attenuato dalla natura negoziale dell'accordo: è sufficiente una motivazione sintetica o enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le valutazioni richieste dalla legge.
  • La motivazione specifica sul diniego di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è necessaria solo quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano elementi concreti e immediatamente apprezzabili di una causa di non punibilità; in assenza di tali elementi è sufficiente il richiamo, anche implicito, all'avvenuto controllo.
  • Nel patteggiamento l'imputato, aderendo alla pena concordata, rinuncia in linea generale a contestare l'accusa e non può usare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione il contenuto del patto accettato.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioDetenzione di armi
RamiProcesso penaleStupefacentiArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

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