Ordinanza n. 1102/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del : (a) giudizio di revisione di non idoneità dell'odierno ricorrente, datato 30/09/2025, espresso dal Ministero della Giustizia nell'ambito del concorso pubblico, per titoli, volto all'assunzione di 30 unità nel Gruppo Sportivo del Corpo della polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre” per un presunto deficit visivo, nonché il relativo decreto di esclusione dalla precitata procedura selettiva e, ove dovesse occorrere, del giudizio di inidoneità di prima istanza del 09/07/2025; (b) decreto di approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori - datato 01/10/2025 - nella sola misura in cui non riporta la disciplina di <<parapendio>>, specialità <<acrobatico maschile>>, per la quale il ricorrente ha concorso, con il suo nominativo riportato quale vincitore, previa sospensiva: (1) al fine di disporre una verificazione ai sensi degli artt. 66 e 19 c.p.a. che dia conto del reale quadro clinico dell'odierno ricorrente e, con esso, della sussistenza o meno della causa di esclusione di cui all'art. 8, c. 6, lett. c) del bando di concorso; (2) nel caso di esito favorevole della verificazione, ammettendo il ricorrente, con riserva, al prosieguo dell'iter selettivo, in specie alla fase di accertamento del requisito attitudinale di cui all'art. 9 del bando. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di revisione di non idoneità per deficit visivo, relativo decreto di esclusione dal concorso e decreto di approvazione delle graduatorie nella parte omissiva della disciplina sportiva per la quale il ricorrente aveva concorso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di revisione di non idoneità del 30 settembre 2025, il conseguente decreto di esclusione dal concorso pubblico per titoli volto all'assunzione di 30 unità nel Gruppo Sportivo della Polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre” e, ove occorrente, il giudizio di prima istanza del 9 luglio 2025. Ha inoltre impugnato il decreto di approvazione delle graduatorie del 1° ottobre 2025, nella parte in cui non riportava la disciplina di parapendio, specialità acrobatico maschile, con l'indicazione del ricorrente quale vincitore. Ha chiesto, in via cautelare e istruttoria, una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare l'effettiva condizione oftalmologica e la sussistenza della causa di esclusione prevista dall'art. 8, comma 6, lett. c), del bando, nonché, in caso di esito favorevole, l'ammissione con riserva alla successiva fase di accertamento attitudinale. Il bando richiedeva un visus naturale complessivo non inferiore a 12/10, almeno 5/10 nell'occhio con minore capacità visiva, visus corretto a 10/10 per ciascun occhio e una correzione massima complessiva di una diottria. Nel giudizio di prima istanza era stata diagnosticata una miopia elevata, con visus naturale di 4/10 in entrambi gli occhi, non correggibile a 10/10, e valori refrattivi superiori ai limiti indicati. Il giudizio di revisione aveva invece rilevato un deficit visivo parzialmente corretto in soggetto portatore di lenti intraoculari, dichiarando il visus naturale non valutabile e attestando un visus di 6/10 in entrambi gli occhi, correggibile a 10/10 con valori refrattivi inferiori. La diversa valutazione tra i due accertamenti è stata dedotta quale ragione per verificare l'effettiva condizione clinica del candidato, con particolare riguardo all'incidenza delle lenti intraoculari fachiche.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha disposto l'ammissione con riserva. Ha ritenuto che la significativa divergenza tra il giudizio medico di prima istanza e quello di revisione giustificasse l'approfondimento istruttorio richiesto. Ha quindi disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando il Direttore del Reparto di Oftalmologia del Policlinico Militare Celio, o un suo delegato, di accertare la reale condizione oftalmologica del ricorrente, con particolare riguardo alla presenza e all'incidenza di lenti intraoculari fachiche. Il verificatore potrà esaminare il fascicolo telematico, richiedere al ricorrente informazioni e documenti utili e dovrà assicurare il contraddittorio tra le parti, che potranno farsi assistere dai rispettivi difensori e consulenti tecnici. La relazione, il verbale eventualmente redatto e la documentazione acquisita dovranno essere depositati telematicamente, possibilmente entro il 31 marzo 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 8, comma 6, lett. c), del bando di concorso
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione
La disposizione individua il requisito visivo di ammissione la cui applicazione deve essere verificata alla luce dell'effettiva condizione oftalmologica del candidato.
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la verificazione volta ad accertare la reale condizione oftalmologica del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando i giudizi medico-legali espressi in prima istanza e in sede di revisione divergono in modo significativo su una condizione sanitaria rilevante per l'ammissione a una procedura selettiva, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare il quadro clinico effettivo e la corretta applicazione del requisito previsto dal bando.
- La verificazione può essere affidata a una struttura specialistica pubblica e deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con facoltà per queste ultime di farsi assistere dai rispettivi difensori e consulenti tecnici.
- Nella verificazione medico-legale il verificatore può accedere al fascicolo processuale e acquisire dall'interessato le informazioni e la documentazione necessarie all'accertamento, purché l'attività sia funzionale all'oggetto dell'indagine istruttoria.
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