Ordinanza n. 68/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- in data 3 luglio 2025 recante ad oggetto “Valutazione manifestazioni di interesse per l'elaborazione di un programma comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016”, notificata alla ricorrente -OMISSIS- in data 30 luglio 2025 unitamente a lettera di accompagnamento e trasmissione a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia del Comune di --OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2025 recante pari oggetto, mediante la quale, la Giunta Comunale del Comune di -OMISSIS-, in esito a “Manifestazione di interesse” ritualmente notificata dalla Sig.ra -OMISSIS- mediante deposito brevi manu presso l’Ente comunale a seguito di occorsa pubblicazione all’Albo Pretorio on line del medesimo Comune di un “avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'elaborazione di un Programma Comuna/e per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell’art. 3 de/la L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016” nell’ambito di procedimento avviato con deliberazione di G.C. n. -OMISSIS- del 04.12.2024 recante ad oggetto “Acquisizione di manifestazioni di interesse per l'elaborazione di un programma comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016”, ha deliberato: “1) di dare atto che in seguito alla pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'elaborazione di un Programma Comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016, è pervenuta una sola manifestazione di interesse; 2) di ritenere l'area proposta con la manifestazione di interesse pervenuta, non idonea alla realizzazione di una microarea famigliare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate; 3) di non procedere, per quanto sopra, con l'elaborazione di un Programma Comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016”; B) del provvedimento/lettera di trasmissione a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2025, recante pari oggetto del provvedimento impugnato sub A), mediante la quale la ricorrente -OMISSIS- è stata resa destinataria della notificazione della deliberazione la Giunta Comunale del Comune di -OMISSIS- sub A); C) per quanto occorrer possa, e nei limiti in cui possa considerarsi lesiva, in quanto atto presupposto a quelli impugnati in via principale, della deliberazione di G.C. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2024 di pari oggetto, recante a sua volta “Acquisizione di manifestazioni di interesse per l'elaborazione di un Programma Comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016”; D) per quanto occorrer possa, e nei limiti in cui possa considerarsi lesivo, in quanto atto presupposto a quelli impugnati in via principale, dell’“Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’elaborazione di un Programma Comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2024, allegato al provvedimento impugnato sub C) in quanto parte integrante del medesimo; E) per quanto occorrer possa, e nei limiti in cui possa considerarsi lesivo, in quanto atto presupposto a quelli impugnati in via principale, dello schema di “Manifestazione di interesse per l’elaborazione di un Programma Comunale per la realizzazione di microaree famigliari private ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11/2015 e della D.G.R. n. 43/2016” allegato al provvedimento impugnato sub C) in quanto parte integrante del medesimo; F) per quanto occorrer possa, e nei limiti in cui possa considerarsi lesivo, degli artt. 20 e 31 del RUE del Comune di -OMISSIS-; G) per quanto occorrer possa, e nei limiti in cui possa considerarsi lesivo, dell’art. 8 del PSC del Comune di -OMISSIS-; H) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche endoprocedimentale, in qualunque modo preordinato, correlato, connesso o consequenziale a quelli impugnati in via principale sub A) e B), che possa aver contribuito alla formazione degli atti stessi, ancorché di data e tenore sconosciuto, ivi compresi pareri, proposte e valutazioni anche medio tempore adottati dagli uffici e/o servizi dell’Amministrazione resistente, la cui efficacia od i cui effetti possano incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica e patrimoniale dei ricorrenti, nonché gli atti consequenziali scaturiti ed adottati dalla medesima Amministrazione in relazione e/o in esito al medesimo procedimento di “Manifestazione di interesse”, ............. per la declaratoria dell’illegittimità del modus operandi come adottato dall’Amministrazione, per effetto della violazione e della falsa applicazione: - della Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 11/2015 in data 16.07.2015, recante “Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti”, che promuove il progressivo superamento delle aree sosta di grandi dimensioni in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, a tale fine stabilendo che la Regione ed i comuni promuovano processi di transizione alle forme abitative convenzionali, sostengano iniziative di auto-costruzione e auto-recupero e promuovano “la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le micro-aree famigliari pubbliche e private”; - della deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 43 del 25 gennaio 2016, recante “Approvazione dei requisiti tecnici e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree famigliari pubbliche e private ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera B) della L.R. 11/2015 e successive modificazioni”, con particolare riferimento ai punti 1.1 e 4.2 dell’Allegato alla medesima Deliberazione, recante “Direttiva sui requisiti tecnici e prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari pubbliche e private ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) della L.R. 11/15”, che definiscono e prescrivono i requisiti urbanistici ed edilizi minimi che devono possedere le “microaree”, i criteri per la loro localizzazione sul territorio, le modalità per l’individuazione dei rispettivi beneficiari da effettuarsi tramite “procedure ad evidenza pubblica” e le prassi da osservarsi ai fini della regolazione dei rapporti con i beneficiari medesimi, stabilendo altresì che le “microaree” siano destinate esclusivamente a nuclei famigliari composti da persone appartenenti alle comunità rom e sinte; - dell’Allegato alla deliberazione della medesima Giunta Regionale E.R. n. 242/2016 del 22 febbraio 2016 e di quanto ivi prescritto al punto 5.2. della “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti” approvata con deliberazione della Giunta Regionale E.R. n. 402/2016 del 29 marzo 2016 recante “Approvazione della strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 11/2015”, a sua volta resa in attuazione: - del Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; - del Quadro del Consiglio UE per le strategie nazionali di integrazione delle popolazioni Rom e Sinti 2011/C 258/04; - della “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni” (COM (2016) 424 final) in data 27.06.2016; - della “Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 2021-2030” approvata ed adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, resa in attuazione della “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 marzo 2021 (2021/C 93/01)”; - della “Strategia nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti - Attuazione comunicazione commissione europea n. 173/2011” approvata ed adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, in data 28.02.2012; ................con ogni consequenziale statuizione in ordine all’accertamento dell’illegittimità del procedimento e degli atti impugnati che dal medesimo iter sono derivati, ai fini della piena conferma del diritto dei ricorrenti all’assegnazione dell’invocata “microarea” di cui all’art. 3 della Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 11/2015 in data 16 luglio 2015 e dei punti 1.1 e 4.2 dell’Allegato alla deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 43 del 25/01/2016, recante “Approvazione dei requisiti tecnici e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree famigliari pubbliche e private ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera B) della L.R. 11/2015 e successive modificazioni”, così individuata: 1) nell’area di proprietà della capofamiglia dei ricorrenti, nella quale il “nucleo familiare allargato” risulta stabilmente insediato e residente dal 17 dicembre 2009, anche quale riuso delle aree eventualmente dichiarate abusive, o in subordine 2) nella medesima area, nelle forme dell’assegnazione in un’area pubblica individuata tra quelle di proprietà del Comune di -OMISSIS- o tra quelle diverse che il medesimo Ente è tenuto ad individuare nei modi di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha ritenuto non idonea l'area proposta per la realizzazione di una microarea familiare privata e ha deciso di non elaborare il relativo programma comunale, con connessi atti di trasmissione e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione comunale del 3 luglio 2025 con cui il Comune, all'esito di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell'elaborazione di un programma comunale per la realizzazione di microaree familiari private, ha ritenuto non idonea l'area proposta e ha escluso di procedere all'elaborazione del programma. Sono stati impugnati anche la lettera di trasmissione, la deliberazione comunale del 4 dicembre 2024, l'avviso e lo schema di manifestazione di interesse, nonché, in via subordinata e nei limiti della loro lesività, disposizioni del RUE e del PSC comunali e ogni altro atto connesso. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 11/2015, della deliberazione della Giunta regionale n. 43/2016 e degli ulteriori atti regionali, nazionali ed europei relativi all'inclusione sociale delle popolazioni rom e sinte, sostenendo di avere diritto all'assegnazione della microarea nell'area di proprietà della capofamiglia, anche mediante riuso di aree eventualmente abusive, oppure, in subordine, in un'area pubblica. Ai fini cautelari hanno allegato un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che le argomentazioni relative al pregiudizio grave e irreparabile riguardavano in realtà gli effetti di un'ordinanza di demolizione, già impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in un procedimento ancora pendente. Secondo il Collegio, il danno prospettato deriva direttamente dall'ordinanza di demolizione e solo indirettamente dal diniego relativo alla microarea; pertanto, la tutela cautelare contro il danno lamentato deve essere richiesta nell'ambito del diverso procedimento nel quale è impugnata l'ordinanza di demolizione. Non risulta svolta una valutazione decisoria sul fumus boni iuris né sul merito dei motivi di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per mancanza della necessaria condizione del periculum in mora.
art. 3 l.r. Emilia-Romagna n. 11/2015
Richiamato quale fondamento normativo della promozione di soluzioni insediative innovative, comprese le microaree familiari pubbliche e private; nel provvedimento cautelare non ne è stata definita l'interpretazione sostanziale.
d.G.R. Emilia-Romagna n. 43/2016
Richiamata per i requisiti tecnici e le prescrizioni urbanistiche ed edilizie delle microaree familiari; il TAR non ha deciso in questa sede la loro applicazione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere richiesta nel giudizio relativo al provvedimento dal quale il pregiudizio grave e irreparabile deriva direttamente; se il danno deriva direttamente da un atto diverso e solo indirettamente dall'atto impugnato nel giudizio cautelare, manca il periculum in mora rispetto a quest'ultimo giudizio.
- Il periculum in mora non può fondarsi su conseguenze pregiudizievoli imputabili direttamente a un provvedimento estraneo al giudizio cautelare, quando l'atto impugnato produce rispetto a tali conseguenze soltanto un effetto indiretto.
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