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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18505/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la condanna per i reati di corruzione (artt. 318 e 321 c.p.) rideterminando la pena nei termini concordati. Il ricorrente deduceva: I) illegittimità della qualificazione per art. 318 c.p., sostenendo che l'attività dell'agente pubblico non rientrava nelle funzioni d'ufficio ma fosse una generica pressione personale; II) violazione dell'art. 599-bis c.p.p. per mancato controllo sulla configurabilità del reato, definita "palesemente problematica"; III) omissione di motivazione sulla congruità dell'accordo tra le parti; IV) violazione dell'art. 346-bis c.p. (nella versione modificata dalla legge n.114/2024), sostenendo che al massimo si sarebbe potuta configurare una sollecitazione di mediazione non rientrante nella fattispecie incriminatrice novellata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorrente, avendo concordato e rinunciato a questioni di merito nel procedimento di appello, non può riproporre in Cassazione una censura volta a riformulare la qualificazione giuridica del fatto (ciò equivale alla riproposizione del motivo d'appello rinunciato), salvo il caso di applicazione di una pena illegalmente determinata, non dedotto nel senso necessario. La Corte ha inoltre rilevato che la presunta riqualificazione richiederebbe accertamenti di fatto non ammissibili in sede di legittimità e che il giudice d'appello non è tenuto a motivare la "congruità" dell'accordo, ma solo le ragioni di un eventuale diniego allo stesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis, cod. proc. pen.

    Limita le censure ammissibili in Cassazione dopo un concordato: sono impugnabili vizi riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Pubblico ministero e la divergenza del contenuto della pronuncia; non sono ammissibili doglianze sulle questioni rinunciate con il concordato, né sulla mancata applicazione di condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.). Il giudice non è tenuto a motivare la "congruità" dell'accordo, ma le ragioni per un eventuale diniego.

  • art. 318, cod. pen.

    Norma relativa alla corruzione per l'esercizio della funzione; la Corte ha ritenuto che la contestazione della corretta sussunzione del fatto sotto questa norma, quando derivi da un accordo che ha comportato rinunce, non possa essere riformulata in Cassazione.

  • art. 321, cod. pen.

    Norma relativa alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; è la norma sostanziale per la quale il ricorrente era stato condannato insieme ad art.318.

  • art. 346-bis, cod. pen.

    menzione della novellazione operata dalla legge n.114/2024

    La difesa chiedeva la riqualificazione della condotta come "traffico d'influenze illecite"; la Corte osserva che tale riqualificazione non è ovvia e che la questione era stata rinunciata nell'accordo; inoltre la novella (legge n.114/2024) può portare a dubbi interpretativi che richiedono accertamenti di fatto non risolvibili in sede di legittimità.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Norma sulle condizioni di proscioglimento; la Corte ha ricordato che doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non sono ammissibili se la parte ha rinunciato con il concordato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna del proponente di un ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata per la fissazione in 3.000 euro vista la manifesta carenza di pregio del ricorso.

  • art. 319, cod. pen.

    Richiamata in quanto la sentenza di primo grado aveva operato una derubricazione da corruzione "propria" (art. 319) a corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); la Corte osserva che anche questa qualificazione era controversa e oggetto di rinuncia.

Massime di principio

  • Dopo un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. le censure in Cassazione sono limitate: si possono impugnare solo profili relativi alla formazione della volontà di concordare, al consenso del Pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; questioni oggetto di rinuncia non possono essere riproposte.
  • La riconsiderazione della qualificazione giuridica del fatto concordata in appello è inammissibile se la parte ha rinunciato a tale motivo nell'accordo, salvo il caso che la pena applicata sia "illegale" (eccezione molto circoscritta).
  • Questioni che richiedono accertamenti di fatto (es. verifica delle concrete funzioni esercitate dall'agente, dinamiche probatorie) non possono essere decise in sede di legittimità; la Cassazione valuta la corretta applicazione del diritto, non riesamina i fatti.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a motivare la congruità di un concordato accettato dalle parti; deve motivare solo se intende rifiutarlo.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il proponente può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; pertanto è rischioso proporre ricorsi di scarso fondamento dopo un concordato.
  • In presenza di novità normative (es. modifiche introdotte dalla legge n.114/2024 all'art. 346-bis), la possibilità di chiedere una riqualificazione deve considerare che le questioni interpretative complesse e quelle che richiedono prova non sono risolvibili in sede di legittimità se la materia è stata già oggetto di rinuncia.

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