Cassazione Penale, Sentenza n. 22972/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era articolato in due motivi principali. Primo: censura della competenza del giudice dell'esecuzione, sostenendo che la Corte d'appello non fosse competente e che la competenza spettasse al Tribunale di Torre Annunziata perché la riqualificazione del fatto operata in appello sarebbe stata una mera applicazione retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale (modifica «quod poenam») senza autonoma valutazione di merito. Si richiamavano gli artt. 666 e 669 c.p.p. e l'art. 111 Cost. Secondo: censura circa l'ordine demolitorio, con richiesta di perimetrazione dell'ordine alle sole opere espressamente oggetto di giudicato; si sosteneva che gli ampliamenti successivi fossero autonomi e non riconducibili al giudicato (anche in considerazione di un procedimento separato poi archiviato per prescrizione) e che la Corte d'appello avesse dato credito al consulente tecnico d'ufficio ignorando le conclusioni del consulente di parte e il blocco dell'autodemolizione determinato dall'improcedibilità della SCIA comunale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio secondo cui, quando la sentenza di appello opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado (anche tramite diversa qualificazione del fatto e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio), la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione spetta al giudice d'appello (richiamo all'art. 665, comma 2, c.p.p. e giurisprudenza). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'ordine di demolizione ha natura realistica e ripristinatoria e riguarda l'immobile nel suo complesso, incluse aggiunte, completamenti e superfetazioni realizzate in prosecuzione o estensione dell'abuso originario: perciò le opere di ampliamento connesse e strutturalmente e funzionalmente collegate all'opera originaria devono essere comprese nell'ordine demolitorio (richiamo art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 e giurisprudenza consolidata). La Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi all'autonomia delle opere e alla rilevanza dell'archiviazione del procedimento separato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
"quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado"
La Corte interpreta la norma nel senso che, se la sentenza di appello ha operato una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado (diversa qualificazione del fatto o intervento concretamente riformatore), la competenza in sede esecutiva spetta al giudice d'appello
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
"Per le opere abusive di cui al presente articolo ... il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
L'ordine di demolizione disposto con la sentenza ha natura realistica e ripristinatoria e riguarda l'immobile nella sua interezza, comprese aggiunte e superfetazioni che costituiscono prosecuzione o completamento dell'abuso originario
art. 44, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato quale disposizione penale di riferimento per il reato edilizio; la sentenza di condanna ex art. 44 consente l'ordine demolitorio previsto dall'art. 31, comma 9
artt. 666 e 669 cod. proc. pen.
Norme indicate dal ricorrente in relazione al procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e alle impugnazioni; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla competenza
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte non ha ravvisato violazione del principio evocato
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare/diritto alla casa; la Corte nazionale ha ritenuto la misura demolitoria conforme alla disciplina interna e alla giurisprudenza di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello modifica la qualificazione giuridica del fatto o rielabora sostanzialmente la decisione di primo grado, la competenza a decidere in sede esecutiva spetta al giudice d'appello e non al primo grado
- L'ordine di demolizione conseguente a sentenza penale ha natura reale e ripristinatoria e riguarda l'immobile nella sua interezza, comprensiva di aggiunte, ampliamenti e superfetazioni che rappresentino prosecuzione, completamento o estensione dell'abuso originario
- La prescrizione o l'archiviazione di un procedimento successivo relativo ad ampliamenti non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine demolitorio emesso sulla base dell'abuso originario; l'oggetto dell'esecuzione resta lo stato dei luoghi nella loro interezza
- Il giudice può preferire e motivare la scelta di seguire il consulente tecnico d'ufficio piuttosto che quello di parte; per contrastare tale scelta è necessario sollevare censure specifiche e fondate in fatto e diritto
- Le eccezioni processuali (ad es. incompetenza del giudice dell'esecuzione) vanno formulate con chiarezza e supportate da elementi probatori e giuridici precisi; censure generiche o non autosufficienti rischiano di essere dichiarate inammissibili
- In caso di ricorso inammissibile, la corte può condannare il ricorrente alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio di oneri pecuniari prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate
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