Cassazione Civile, Ordinanza n. 04476/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del sistema informatico non provassero un’effettiva comunicazione nelle forme di rito; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il giudice non aveva considerato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, dalla quale risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e che non poteva gravare sul pubblico ministero la prova della data di effettiva conoscenza dell’atto. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è carente della sommaria esposizione dei fatti di causa e che, comunque, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla decorrenza del termine per opporsi ai decreti di pagamento in materia di spese di giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo ha riscontrato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso ha ritenuto che la questione di diritto fosse stata decisa dal Tribunale in modo conforme all’orientamento della Cassazione: per l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, soggetta al rito sommario, il termine è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Decorso tale termine, l’opposizione resta comunque tardiva. Sono state inoltre escluse le spese per il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati e perché il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Rende opponibile il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; l’opposizione è soggetta al relativo regime speciale di impugnazione.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede la comunicazione del decreto di pagamento al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e il rimedio oppositivo ex art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia "sono regolate dal rito sommario"
L’opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia segue il rito sommario di cognizione.
art. 702-quater c.p.c.
È richiamato come parametro di equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico impugnabile entro il termine breve dalla comunicazione o notificazione.
Corte cost. n. 106/2016
Viene richiamata per affermare che all’opposizione contro il decreto sulle spese di giustizia si applica il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
art. 327 c.p.c.
In difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se privo della sommaria esposizione dei fatti di causa.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte.
art. 136 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rituale comunicazione del decreto, ma senza accoglimento del motivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell’onere probatorio sulla conoscenza dell’atto; la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una sommaria ma intelligibile esposizione dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere il contesto sostanziale e processuale della controversia.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; il rimedio segue il rito sommario previsto per le opposizioni in materia di spese di giustizia.
- In mancanza di comunicazione o notificazione rituale del decreto, resta applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione, poiché il provvedimento ha natura decisoria e definitiva.
- Quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Cassazione, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito presenti profili correggibili.
- Nel giudizio di legittimità promosso dal Pubblico Ministero, non si applica la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato.
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