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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23787/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La condannata aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena complessivamente da espiare, invocando il limite del cumulo temperato previsto dall'art. 78 c.p. in relazione a tre sentenze irrevocabili: una per omicidio, una per detenzione illegale di armi e una per calunnia. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza, ritenendo non applicabile il criterio moderatore perché il secondo reato sarebbe stato commesso/protratto fino al 7 marzo 2016, cioè dopo l'inizio della detenzione conseguente al primo titolo, e il terzo reato sarebbe stato commesso nel 2021, quindi dopo l'irrevocabilità della prima sentenza. Con il ricorso si deduceva violazione dell'art. 78 c.p., nonché mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione: la difesa sosteneva che il secondo titolo, pur irrevocabile prima del passaggio in giudicato della prima condanna, doveva comunque essere inserito nel cumulo temperato perché la detenzione cautelare del primo procedimento non poteva essere equiparata all'espiazione della pena; inoltre contestava che il reato di detenzione illegale di armi si fosse protratto fino al sequestro del 7 marzo 2016, poiché la carcerazione del 16 febbraio 2016 avrebbe reso impossibile la detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che, in tema di esecuzione di pene concorrenti, non è consentito un cumulo globale che includa periodi di carcerazione anteriori a pene irrogate per reati commessi successivamente alla carcerazione stessa. Ha quindi escluso che la pena relativa al reato di detenzione illegale di armi potesse essere ricompresa nel medesimo cumulo temperato con la condanna per omicidio, poiché quel reato permanente si era protratto fino al sequestro delle armi del 7 marzo 2016, data successiva all'inizio della detenzione. Ha inoltre confermato che la successiva condanna per calunnia era comunque successiva alla data di irrevocabilità della prima sentenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.

    stabilisce il criterio moderatore del cumulo delle pene, applicabile solo nei limiti in cui i reati siano commessi prima della data di irrevocabilità della prima sentenza; non consente un cumulo globale che inglobi pene relative a reati commessi dopo l'inizio della detenzione.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    In ogni caso son computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire

    impedisce di imputare periodi di carcerazione a pene relative a reati commessi successivamente alla carcerazione stessa, per evitare la formazione di una indebita riserva di pena.

  • art. 663 c.p.p.

    in sede esecutiva, quando durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione viene commesso un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali e non a un cumulo unico di tutte le pene.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso per cassazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel cumulo esecutivo delle pene non è ammesso un cumulo globale di tutte le condanne quando, tra un titolo e l'altro, vi siano periodi di detenzione già sofferti e nuovi reati commessi in epoca successiva: occorre procedere per cumuli parziali, ordinando cronologicamente reati e periodi di carcerazione.
  • Il criterio moderatore del cumulo può operare solo per le pene riferite a reati commessi prima dell'inizio della detenzione che funge da cesura; i reati commessi durante l'espiazione o dopo l'interruzione dell'espiazione danno luogo a un diverso cumulo, non soggetto alla medesima limitazione.
  • Ai fini della determinazione del tempus commissi delicti di un reato permanente, il giudice dell'esecuzione può fare riferimento all'accertamento contenuto nel giudicato di merito e non può ridiscutere liberamente tale dato in sede esecutiva.
  • Nel reato permanente di detenzione illegale di armi, la carcerazione dell'agente non estingue di per sé la permanenza del reato: essa cessa, di regola, solo con il sequestro o altro fatto esterno che determini la cessazione della situazione illecita.
  • La distinzione tra custodia cautelare ed espiazione di pena non consente di imputare periodi di carcerazione a pene per reati successivi alla carcerazione stessa, poiché ciò violerebbe il principio per cui la pena non può precedere il reato.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoDetenzione di armiImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaArmiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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