Cassazione Penale, Ordinanza n. 23643/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che, su richiesta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., aveva definito il giudizio in relazione a un furto aggravato in concorso, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e alla recidiva e rideterminando la pena in anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, già ridotta per il rito. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo la carenza o apparenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p. in relazione alla misura della pena e, in sostanza, contestando l'entità della riduzione effettuata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di accordo delle parti e rinuncia ai motivi di appello, il giudice d'appello e poi la Cassazione restano vincolati ai soli capi non rinunciati; le censure riferite ai motivi oggetto di rinuncia non sono proponibili e le relative questioni non possono essere rilevate d'ufficio. Inoltre, il motivo è stato ritenuto generico perché non specificava adeguatamente le ragioni della doglianza sulla riduzione di pena. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La definizione del giudizio di appello con concordato sulla pena comporta che il giudice prenda atto dell'accordo delle parti e della rinuncia ai motivi, limitando la cognizione ai capi non rinunciati.
art. 606, lett. e, c.p.p.
Il vizio di motivazione non è utilmente deducibile quando la censura è generica e si concentra su un aspetto non più scrutinabile per effetto della rinuncia ai motivi d'appello.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso inammissibile può essere dichiarato senza formalità di procedura.
artt. 110, 624, 625, nn. 6 e 7, c.p.
Norme incriminatrici e di partecipazione indicate come base della condanna oggetto del concordato in appello.
art. 599, comma 4, c.p.p.
Viene richiamato come precedente istituto analogo, la cui disciplina giurisprudenziale torna applicabile al patteggiamento in appello reintrodotto dall'art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, la rinuncia ai motivi d'impugnazione delimita il thema decidendum del giudice e preclude la deduzione in cassazione di censure riferite ai motivi rinunciati.
- La rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della decisione limitatamente ai capi rinunciati, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che miri a riaprire quelle questioni.
- Quando la sentenza di appello recepisce un accordo sulla pena e motivi la rideterminazione in modo congruo, la censura sulla misura della pena deve essere specifica; doglianze generiche sono inammissibili.
- Nel concordato in appello, eventuali questioni rilevabili d'ufficio o cause di improcedibilità/nullità già oggetto di rinuncia non possono essere riesaminate neppure in sede di legittimità.
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