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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07621/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Roma, nel quartiere Parioli. L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il classamento dell'unità immobiliare, riportandola in categoria A/1, classe 3, con aumento della rendita catastale rispetto a quella precedente. I contribuenti avevano contestato l'atto deducendo: difetto di motivazione; tardività della notifica oltre il termine di dodici mesi; mancata indicazione dei criteri seguiti dall'Ufficio; correttezza del precedente classamento e della rendita, anche sulla base di una perizia tecnica. In cassazione hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione di norme del sistema catastale e hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che, in assenza di una definizione legislativa precisa delle categorie catastali, affiderebbero alla discrezionalità amministrativa la qualificazione dell'immobile come "signorile"; con il secondo hanno dedotto violazione delle norme sulla procedura DOCFA per inesatta rappresentazione grafica, sostenendo che a tale procedura non potesse conseguire il ripristino del classamento originario o una diversa attribuzione di categoria e classe.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, affermando che il sistema catastale si fonda su criteri generali e astratti, integrati da fonti regolamentari e dall'attività amministrativa, ed è sottoposto a controllo giurisdizionale idoneo a evitare arbitrii, disparità di trattamento e violazioni dei principi costituzionali invocati. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato inammissibile nella parte in cui censurava una ratio non posta a base della decisione d'appello, e comunque infondato nella parte in cui negava che dalla procedura DOCFA per inesatta rappresentazione grafica potessero derivare effetti sul classamento: la Corte ha precisato che la correzione grafica può rilevare anche ai fini della categoria o classe, ma solo se supportata da elementi significativi e preesistenti idonei a giustificare la variazione; nella fattispecie, invece, mancavano elementi tali da giustificare il passaggio richiesto alla categoria più favorevole. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 1, 2 e 8

    Le norme istitutive del catasto sono state ritenute compatibili con la Costituzione perché consentono la determinazione delle categorie catastali tramite criteri generali e astratti, integrati dall'attività amministrativa e dal controllo giurisdizionale.

  • L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina catastale, non ritenuta costituzionalmente illegittima.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 4, 6, 9 e 56

    Fonti regolamentari che integrano la disciplina del classamento, consentendo di valorizzare caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile ai fini della categoria e della classe.

  • Circolare n. 5 del 14 marzo 1992

    Richiamata quale supporto interpretativo sui criteri di classamento catastale.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato in relazione alla procedura DOCFA e alle sue ricadute sul classamento.

  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2

    Richiamato nella censura dei ricorrenti sul regime della procedura catastale e sugli effetti della dichiarazione DOCFA.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19

    Richiamato nella censura dei ricorrenti in tema catastale e fiscale.

  • Costituzione, artt. 3, 23, 24, 53 e 97

    Le doglianze di incostituzionalità sono state respinte: la Corte ha escluso violazione della riserva di legge, del principio di progressività, del diritto di difesa, del buon andamento/imparzialità e dell'eguaglianza, valorizzando la sufficienza di criteri generali, la discrezionalità amministrativa controllabile e la possibilità di contestare vizi di eccesso di potere.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato in conseguenza del rigetto del ricorso per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di classamento catastale, l'assenza di una definizione legislativa analitica delle categorie non determina, di per sé, illegittimità costituzionale: il legislatore può utilizzare criteri generali e astratti, rimettendo all'amministrazione la concreta applicazione caso per caso, purché l'operato sia sindacabile dal giudice.
  • La discrezionalità amministrativa nel classamento catastale non viola la riserva di legge, il principio di progressività tributaria, il diritto di difesa o i principi di buon andamento e uguaglianza, se l'ordinamento consente il controllo giudiziale su istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento.
  • La procedura DOCFA per inesatta rappresentazione grafica non produce automaticamente un diverso classamento: la variazione di categoria o classe può conseguire solo se la correzione grafica introduce elementi preesistenti, oggettivi e significativi, idonei a giustificare il diverso inquadramento catastale.
  • Se il contribuente chiede un classamento più favorevole in sede di correzione grafica, la domanda deve essere supportata da specifiche circostanze fattuali idonee a incidere sui parametri catastali; la mera volontà di ottenere una categoria diversa non è sufficiente.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile quando censura argomentazioni non effettivamente poste a base della decisione impugnata o non coglie la ratio decidendi della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieClassamento catastaleContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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