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Sentenza

Sentenza n. 13867/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Campania, pubblicata il 27 novembre 2025 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Campania, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Campania; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Campania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Campania, nella posizione legittimamente spettante e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati vincitori riservisti; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti per la Direzione Regionale Campania; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati vincitori riservisti del concorso Direzione Regionale Campania e della immissione in servizio a far data dal 18.12.2025 e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Giustizia amministrativa202601971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti della procedura concorsuale per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui non è stato riconosciuto il titolo di riserva dei posti e il candidato non è stato incluso tra i vincitori per la Direzione Regionale Campania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura concorsuale deducendo che, per mero errore materiale nella compilazione della domanda, aveva omesso di selezionare la dichiarazione relativa al possesso del titolo di riserva dei posti, pur essendone titolare. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anche alla luce dei principi di imparzialità, buon andamento, legittimo affidamento, ragionevolezza e par condicio, nonché delle disposizioni richiamate nel ricorso. In via subordinata, ha contestato la mancata considerazione dell'attività di servizio civile quale titolo idoneo ai fini della riserva. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere inserito nella graduatoria dei vincitori riservisti e il risarcimento in forma specifica mediante inclusione in graduatoria e immissione in servizio. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e di competenza e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Collegio ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa e la competenza del TAR Lazio, in ragione dell'unitarietà nazionale del bando e della procedura. Ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 34 c.p.a., il motivo subordinato relativo alla natura e idoneità del titolo di servizio civile, poiché l'Amministrazione non aveva ancora esercitato il relativo potere valutativo. Nel merito, il motivo principale è stato ritenuto infondato: il candidato aveva risposto espressamente "No" alla domanda chiara e intellegibile sulla riserva dei posti, assumendosi la responsabilità della dichiarazione resa. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine di partecipazione, la dichiarazione di un titolo non indicato nella domanda, poiché ciò altererebbe la par condicio, pregiudicherebbe i concorrenti diligenti e comprometterebbe la speditezza delle procedure concorsuali di massa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato la propria giurisdizione, rilevando che la controversia riguardava la pretesa di valutazione di un titolo di servizio civile previsto dal bando, ma non correttamente dichiarato nella domanda. Ha inoltre respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita unitariamente per l'intero territorio nazionale, con un'unica prova e con possibilità di graduatoria nazionale. Il motivo subordinato sulla concreta idoneità del servizio civile è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una pronuncia su un potere amministrativo non ancora esercitato. Il motivo sul soccorso istruttorio è stato respinto perché il candidato aveva consapevolmente o comunque espressamente dichiarato di non possedere, o di non voler far valere, titoli di riserva. In una procedura concorsuale di massa, l'Amministrazione non è tenuta a verificare d'ufficio la successiva volontà del candidato di avvalersi di un titolo omesso; l'errore nella compilazione della domanda ricade sul candidato in applicazione dei principi di autoresponsabilità, buona fede, cooperazione, par condicio, imparzialità e buon andamento. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto

    La competenza territoriale del TAR Lazio sussiste per una procedura concorsuale statale unitaria, riferita a posti distribuiti sul territorio nazionale, con unica prova e possibilità di graduatoria nazionale.

  • art. 34 c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice non può pronunciarsi sulla natura e idoneità del titolo di riserva quando l'Amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere valutativo.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non consente, nelle procedure comparative e di massa, di integrare dopo la scadenza del termine una dichiarazione relativa a un titolo non indicato nella domanda, quando l'omissione sia imputabile al candidato e possa incidere sulla par condicio.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione resa nella domanda di concorso, inclusa quella relativa al possesso di titoli di riserva, impegna il candidato e comporta responsabilità per la completezza e correttezza delle informazioni fornite.

  • artt. 2 e 97 Cost.

    Fondano, anche nei rapporti concorsuali, obblighi di correttezza, cooperazione, buona fede e autoresponsabilità del candidato, oltre ai principi di imparzialità, buon andamento e speditezza dell'azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il soccorso istruttorio non è attivabile per consentire al candidato di dichiarare, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, un titolo di riserva non indicato nella domanda, quando l'omissione sia riconducibile a un errore nella compilazione e la dichiarazione richiesta fosse chiara e intellegibile.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al candidato di fornire informazioni complete e corrette nella domanda di partecipazione; gli errori o le omissioni dichiarative che incidono sulla posizione degli altri concorrenti ricadono sul candidato che li ha commessi.
  • L'attivazione del soccorso istruttorio non può determinare una rimessione in termini individuale né attribuire a un candidato un vantaggio incompatibile con la par condicio rispetto ai concorrenti che abbiano diligentemente dichiarato il titolo di riserva entro il termine previsto.
  • Quando l'Amministrazione non abbia ancora esercitato il potere di valutare la natura o l'idoneità di un titolo dichiarato tardivamente, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'Amministrazione pronunciandosi direttamente su tale valutazione, ai sensi dell'art. 34 c.p.a.
  • Per una procedura concorsuale statale bandita unitariamente per l'intero territorio nazionale, con unica prova e possibilità di graduatoria nazionale, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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