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Sentenza

Sentenza n. 11152/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’ottemperanza a giudicato per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 3 gennaio 2025 n. 124.

Giustizia amministrativa202513794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 124 del 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite e degli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 124 del 2025, passata in giudicato e notificata al Ministero della Giustizia. Il Ministero aveva effettuato soltanto un pagamento parziale in data 21 maggio 2025. Il ricorrente ha chiesto il rimborso del contributo unificato di 300 euro versato per il giudizio di ottemperanza, il pagamento della differenza di 2,38 euro sulle spese di lite liquidate nella sentenza precedente, i relativi oneri accessori e gli interessi legali sulle spese di lite, sulle spese forfettarie, sul contributo unificato e sulla differenza non corrisposta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire elementi ostativi. Il Tribunale ha inoltre esaminato preliminarmente l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, escludendola perché il credito azionato derivava da una sentenza amministrativa di condanna alle spese e non da un credito relativo all’equa riparazione.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha ordinato al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza alla sentenza n. 124 del 2025 entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Ha riconosciuto il diritto al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza, nonché al pagamento della differenza di 2,38 euro sulle spese di lite e dei relativi interessi. Ha stabilito che gli interessi legali sul contributo unificato decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e che, nella stessa misura legale, decorrono anche sulle spese di lite liquidate e sulle spese forfettarie, dal passaggio in giudicato fino al soddisfo; per le somme ancora non pagate, gli interessi decorrono fino all’effettivo pagamento. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c., ritenendo applicabile soltanto il saggio legale ordinario di cui al primo comma, poiché l’obbligazione non ha carattere contrattuale. Ha nominato quale commissario ad acta, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I – Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono state compensate, salva la rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    La disposizione sulla sospensione del giudizio non si applica quando il credito azionato deriva dalla condanna alle spese contenuta in una sentenza del giudice amministrativo, anziché da un credito per equa riparazione.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato versato per il giudizio deve essere rimborsato dalla parte soccombente; gli interessi sul relativo importo decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Alle somme dovute in esecuzione della condanna alle spese si applica il saggio legale ordinario, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    La disciplina relativa agli interessi moratori nella misura prevista dalla norma non si applica, secondo il giudice, alle obbligazioni non contrattuali derivanti da una condanna alle spese processuali.

  • art. 92, comma 1, c.p.a.

    La disciplina richiamata concorre a individuare il momento rilevante per la decorrenza degli effetti della condanna alle spese, collegato al passaggio in giudicato.

  • art. 114, comma 9, c.p.a.

    La norma richiama, nel giudizio di ottemperanza, la disciplina processuale applicabile alla condanna alle spese.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate dal giudice in relazione alla decorrenza e al regime processuale applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’integrale esecuzione della condanna alle spese contenuta in una sentenza amministrativa passata in giudicato, anche quando l’amministrazione abbia effettuato un pagamento soltanto parziale.
  • Il contributo unificato versato per il giudizio di ottemperanza accolto deve essere rimborsato dalla parte soccombente; sul relativo importo spettano interessi legali dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che fonda l’obbligo di rimborso.
  • Sulle spese di lite liquidate da una sentenza amministrativa e sulle relative spese forfettarie spettano interessi al saggio legale ordinario dal passaggio in giudicato della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
  • La disciplina dell’art. 1284, comma 4, c.c. non si applica alle obbligazioni derivanti da una condanna giudiziale alle spese processuali, in quanto non aventi carattere contrattuale.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione e attribuendo al commissario il potere sostitutivo necessario, anche con facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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