Sentenza del 20/12/2021 n. 1536 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Redditi prodotti all'estero - Assenza di convenzione contro le doppie imposizioni - Detraibilità del credito nell'anno di competenza - Ammessa - Versamento nel termine di presentazione della dichiarazione successiva - Si applica - Ritenuta alla fonte - Rileva - Determinazione del reddito estero - Costi sostenuti - Non rilevano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sulla detraibilità del credito d'imposta per imposte pagate/ritenute alla fonte su redditi prodotti all'estero (Colombia, Argentina, Pakistan) per il periodo d'imposta 2014. L'Ufficio aveva disconosciuto il credito e convertito le imposte estere in componenti negativi di reddito, ritenendo non applicabile il credito in assenza di convenzione (in particolare per la Colombia) e applicando l'art.165 TUIR. La società aveva prodotto certificati di ritenuta e dedotto i crediti nel quadro dichiarativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado: è ammessa la detrazione del credito d'imposta per le imposte/ritenute versate all'estero anche in assenza di convenzione (caso Colombia) in base all'art.15 del D.lgs. 147/2015, applicabile retroattivamente; la detrazione può essere operata nell'anno di competenza purché il versamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; rilevano le ritenute alla fonte operate all'estero anche se calcolate sul lordo (indipendentemente dai costi sostenuti). L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 165 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Norma richiamata dall'Ufficio come base per il disconoscimento del credito; la CTR ha però precisato che le norme pattizie e le regole sul credito d'imposta vanno interpretate in relazione alle convenzioni e alle modifiche legislative intervenute, e che l'art.165 non giustifica la conversione del credito in deduzione quando esistono ritenute estere che costituiscono imposte effettive.
art. 15 D.Lgs. n.147/2015
Norma che estende a tutti i contribuenti la facoltà di effettuare la detrazione del credito nell'anno di competenza del reddito estero purché il versamento dell'imposta avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; qualificata come norma di interpretazione autentica e applicabile retroattivamente (art.1 Legge n.212/2000). La CTR l'ha ritenuta applicabile al caso Colombia e decisiva per ammettere la detrazione.
art. 23 T.U.I.R.
Riferito nelle argomentazioni circa i criteri reciproci di eliminazione della doppia imposizione; la CTR osserva che l'art.165 e l'art.23 vanno considerati insieme alle convenzioni e alla normativa che riconosce il credito.
art. 25 e art. 25-ter D.P.R. 600/1973
Richiamati per evidenziare che i sistemi tributari (anche quello italiano) prevedono ritenute operate su componenti positive lordo e che tali ritenute, se documentate, hanno carattere di 'imposta' e dunque possono essere portate in detrazione come credito estero, anziché essere trasformate in deduzione dal reddito.
art. 1 Legge n.212/2000
Richiamato per sostenere la retroattività dell'art.15 D.Lgs. 147/2015 in quanto norma di interpretazione autentica.
Massime di principio
- Il contribuente può fruire del credito d'imposta per imposte pagate o ritenute all'estero anche in assenza di una convenzione bilaterale, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale (europee/attuative), in particolare l'art.15 D.Lgs. 147/2015 quando applicabile.
- La detrazione del credito può essere effettuata nell'anno di competenza del reddito estero se l'imposta è versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo; la disciplina può avere efficacia retroattiva se la norma è qualificata come interpretazione autentica.
- Le ritenute alla fonte subite nello Stato estero rilevano ai fini del credito, anche se sono operate sul corrispettivo lordo e indipendentemente dal fatto che lo stato estero abbia calcolato la ritenuta senza dedurre i costi sostenuti dal percettore.
- Se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato estero, occorre applicare i relativi criteri e verificare che la ritenuta rientri tra le imposte contemplate dalla convenzione; i certificati di ritenuta e la documentazione probatoria sono determinanti per il riconoscimento del credito.
- L'Amministrazione non può convertire unilateralmente un credito d'imposta estero in una deduzione dal reddito quando risulta documentato che si tratta di imposte effettivamente pagate o di ritenute operate all'estero; tale conversione determinerebbe una forma di doppia imposizione contraria alla ratio delle norme.
- In casi analoghi è fondamentale conservare e produrre certificati di ritenuta estera e la prova del pagamento definitivo delle imposte estere; in mancanza di documentazione il rischio di disconoscimento aumenta.
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