Cassazione Penale, Sentenza n. 23273/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 22/02/2024 che disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 05/07/2023 (irrevocabile in data 11/01/2024) che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo di cura con braccialetto elettronico nei confronti di Giuseppe Sansone. Il Procuratore aveva dedotto violazione di legge per avere sospeso l'esecuzione di una ordinanza ormai irrevocabile.
La decisione
Il Pubblico Ministero ha rinunciato al ricorso prima dell'udienza camerale (rinuncia pervenuta in data utile) segnalando che in data 29/03/2024 la Corte d'appello di Palermo, su istanza del Procuratore della Repubblica, ha revocato l'ordinanza impugnata e disposto la custodia in carcere, venendo così meno l'interesse all'impugnazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la rinuncia intervenuta, ai sensi dell'art. 589, comma 4, c.p.p., e ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
art. 589, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la rinuncia al ricorso da parte del Pubblico Ministero prima dell'udienza; la rinuncia tempestiva estingue l'interesse del ricorrente e legittima la dichiarazione di inammissibilità.
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede tra le cause di inammissibilità del ricorso la fattispecie in cui il ricorrente abbia rinunciato al ricorso nei termini di legge; applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso dopo la rinuncia del PM.
Massime di principio
- La rinuncia formulata dal Pubblico Ministero, se tempestiva e conforme alle previsioni di legge, determina l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
- Se nel corso del giudizio sopravviene un provvedimento che rende inutile o superflua l'impugnazione (es. revoca dell'ordinanza impugnata e adozione di diversa misura), il ricorso può risultare privo di interesse e viene normalmente abbandonato o dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) è la conseguenza procedurale diretta della rinuncia prevista dall'art. 589, comma 4: è quindi cruciale verificare tempestività e legittimità formale della rinuncia.
- Il fatto che un provvedimento sia stato ritenuto "irrevocabile" non impedisce che, successivamente, siano adottati provvedimenti che ne mutano gli effetti pratici; in tali casi l'interesse a impugnare può venire meno.
- In situazioni analoghe, le parti (e in particolare il PM) devono valutare l'opportunità di mantenere o rinunciare al ricorso quando sopravvengono eventi processuali o di merito che incidono sull'utilità pratica dell'impugnazione.
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