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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 886 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Violazione segreto professionale/privacy - Indagine.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente lamentava la violazione del segreto professionale e della privacy, sostenendo che l'accesso o l'indagine nei locali professionali fosse stato effettuato senza la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La contestazione si fondava sull'asserita necessità di una garanzia rafforzata per l'accesso a luoghi collegati all'attività professionale.

La decisione

La contestazione è stata respinta e l'avviso di accertamento è stato confermato. È stato ritenuto decisivo che nei locali oggetto dell'indagine fosse svolta esclusivamente l'attività professionale e che tali locali non costituissero anche l'abitazione del professionista. In assenza di uso promiscuo o di destinazione abitativa, non era necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; di conseguenza, non è stata ravvisata una violazione della privacy o del segreto professionale tale da invalidare l'accertamento.

Norme richiamate

  • Norme in materia di accessi, ispezioni e verifiche fiscali

    L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è richiesta quando l'accesso riguarda locali adibiti anche ad abitazione o comunque caratterizzati da una particolare tutela del domicilio. Se i locali sono esclusivamente destinati all'esercizio dell'attività professionale, l'accesso può essere effettuato secondo le ordinarie regole dell'accertamento fiscale.

  • Tutela della privacy e del segreto professionale

    La tutela della riservatezza e del segreto professionale non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento svolto in locali esclusivamente professionali, purché l'attività dell'Amministrazione sia condotta nell'ambito dei poteri previsti dalla legge e le informazioni siano pertinenti all'indagine.

Massime di principio

  • Per valutare la validità di un accesso occorre distinguere tra locali esclusivamente professionali e locali utilizzati anche come abitazione.
  • L'accesso a un ufficio o studio professionale non richiede automaticamente l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica; tale autorizzazione diventa rilevante soprattutto quando i locali hanno anche natura abitativa o sono utilizzati promiscuamente.
  • La mera invocazione della privacy o del segreto professionale non è sufficiente a invalidare l'accertamento: occorre dimostrare una specifica violazione delle regole sull'accesso, sulla raccolta o sull'utilizzo dei dati.
  • La destinazione concreta dei locali è un elemento decisivo: in caso di uso promiscuo, la tutela del domicilio può comportare requisiti autorizzativi più rigorosi.
  • La regola va applicata considerando il contenuto effettivo della sentenza e la normativa vigente nel caso concreto, poiché modalità dell'accesso, tipo di documenti acquisiti e natura dell'attività possono incidere sull'esito.

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