Cassazione Penale, Sentenza n. 13442/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per falso ideologico aggravato per induzione in atto pubblico in relazione a una truffa sull'acquisto e rivendita di un'auto di lusso: avrebbe indotto in inganno il notaio facendo presentare un soggetto come Ernesto Londini per sottoscrivere una procura a vendere il veicolo. Il ricorso articolava due motivi: (1) mancata assunzione di una prova decisiva, cioè rifiuto della perizia calligrafica richiesta in appello per accertare l'autenticità della firma sulla procura (si richiamava il fatto che in primo grado Londini aveva inizialmente riconosciuto parte della firma e che Deglaudi Paolo aveva dichiarato che Londini era presente al rilascio della procura); (2) vizi di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto attendibile Deglaudi nella parte che scagionava suo fratello ma non quando affermava la presenza di Londini davanti al notaio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata perizia grafologica non costituisce motivo di cassazione ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., poiché la perizia è un mezzo di prova "neutro" rimesso alla discrezionalità del giudice e non rientra nel concetto di prova decisiva per i fini del gravame in Cassazione. Sul secondo motivo lo ha ritenuto generico: la Corte territoriale aveva motivato la parziale attendibilità di Deglaudi (che era coindagato e aveva reso dichiarazioni autoincriminanti) e aveva privilegiato le dichiarazioni del Londini che negava di aver mai rilasciato procura; inoltre il giudice d'appello aveva correttamente valutato il compendio probatorio ritenendo possibile che l'imputato e complici avessero riprodotto la firma con i campioni disponibili. La condanna è stata confermata; la Cassazione ha inoltre precisato che il reato non è prescritto visto il riconoscimento dell'aggravante (art. 476, comma 2 c.p.) e i periodi di sospensione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 476 comma 2 c.p.
Riconoscimento dell'aggravante che estende il termine ordinario di prescrizione (in concreto valutato in dieci anni con proroga a dodici anni e sei mesi e aggiustamenti per i giorni di sospensione riconosciuti).
art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.
La norma disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che l'assenza di una perizia non possa essere invocata come vizio ai sensi di questa disposizione quando si tratti di perizia, ossia di mezzo di prova neutro non riconducibile alla categoria di prove decisive a discarico.
art. 495 comma 2 c.p.p.
Richiamato in relazione all'art. 606 per distinguere le prove a discarico decisive (che possono integrare il vizio deducibile in Cassazione) dalle perizie, che sono mezzi neutri rimessi alla valutazione del giudice.
art. 616 c.p.p.
Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di una perizia tecnica (es. perizia grafologica) è rimessa alla discrezionalità del giudice: la mancata esecuzione della perizia difficilmente costituisce motivo di cassazione se in Cassazione non si dimostra che la perizia avrebbe modificato la struttura portante della sentenza.
- In Cassazione i motivi che attaccano la valutazione della prova testimoniale devono essere specifici e ben motivati: contestazioni generiche sulla credibilità del teste o sul presunto contrasto di valutazione sono inammissibili.
- Le dichiarazioni rese da coindagati o persone che si autoaccusano sono valutate con particolare cautela; la Corte può riconoscerne attendibilità solo in parte se il contesto probatorio e le contraddizioni lo giustificano.
- La prescrizione va valutata tenendo conto di eventuali aggravanti che prorogano i termini e dei periodi di sospensione; la sola distanza temporale del fatto non basta a dichiarare la prescrizione se sussistono elementi che la interrompono o la prorogano.
- La conferma di una condanna in sede di legittimità comporta spesso la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile, può comportare sanzioni pecuniarie accessorie secondo art. 616 c.p.p.
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