Sentenza n. 875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12834 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il PAUR relativo all'impianto di trattamento anaerobico e aerobico della frazione organica a Casal Selce
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Supercondominio appellava la sentenza del TAR Lazio, deducendo tre motivi. Con il primo lamentava travisamento dei fatti, carenza e illogicità della motivazione, violazione del d.lgs. 152/2006 e irragionevolezza, sostenendo che il nuovo impianto costituisse una modifica sostanziale rispetto al precedente impianto autorizzato e avrebbe richiesto un distinto iter approvativo e la scelta di un diverso sito. Con il secondo denunciava travisamento, carenza istruttoria, omessa pronuncia e motivazione apparente, sostenendo che i pareri di ARPA Lazio contenessero valutazioni negative e non comprovassero la legittimità del PAUR. Con il terzo contestava vari passaggi della sentenza di primo grado relativi alla relazione paesaggistica, alla valutazione di incidenza, alla localizzazione dell'impianto, agli impatti atmosferici e olfattivi, al rischio idrogeologico, archeologico e alla presenza di prescrizioni non adempiute; contestava inoltre la declaratoria di irricevibilità dei motivi aggiunti. In appello chiedeva anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione al regolamento (UE) 2024/1991 e al regolamento delegato (UE) 2023/2486.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello ex art. 101, comma 1, c.p.a., poiché l'appellante si era limitato a richiamare le censure e gli atti del primo grado senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza del TAR. Il Collegio ha comunque rilevato che il nuovo PAUR era stato richiesto proprio quale modifica sostanziale del precedente progetto e che il procedimento autorizzativo era stato quindi correttamente attivato; ha inoltre evidenziato che le contestazioni sugli impatti ambientali, sulla destinazione urbanistica, sui siti Natura 2000, sul rischio atmosferico, sul rischio idrogeologico e sul rischio archeologico non contrastavano specificamente le puntuali valutazioni del TAR e degli atti istruttori. Il secondo motivo è stato respinto: i pareri ARPA erano stati richiamati dal TAR per descrivere l'iter e comprovare la completezza dell'istruttoria, non quali pareri necessariamente favorevoli e vincolanti per il rilascio del PAUR. Le integrazioni progettuali acquisite nella conferenza di servizi avevano consentito il perfezionamento del progetto e ARPA non aveva formulato ulteriori osservazioni dopo tali integrazioni. Le censure relative ai pareri di Roma Capitale sono state dichiarate in parte inammissibili perché nuove e comunque infondate, poiché le prescrizioni riguardavano la fase successiva della progettazione esecutiva. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Il TAR aveva correttamente distinto la predisposizione della relazione paesaggistica dall'emanazione del parere della Soprintendenza; le contestazioni sulla valutazione di incidenza e sugli edifici sensibili erano nuove, generiche o formulate per relationem. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il Commissario Straordinario disponeva del potere di derogare alle disposizioni di legge e agli strumenti territoriali, salvo le disposizioni penali, il Codice dei beni culturali e del paesaggio e i vincoli inderogabili derivanti dal diritto UE. Tale limite riguarda, secondo un'interpretazione letterale e restrittiva, le specifiche disposizioni direttamente vincolistiche del Codice, non ogni prescrizione ulteriore contenuta nei piani paesaggistici regionali. È stata confermata anche l'irricevibilità dei motivi aggiunti, perché fondati su una circostanza conoscibile con ordinaria diligenza già al momento del ricorso introduttivo e comunque non riproposti in appello; inoltre, il relativo accertamento di merito del TAR non era stato specificamente impugnato. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: non erano state indicate norme interne in contrasto con il diritto UE, le censure anticomunitarie erano state dedotte tardivamente, il regolamento (UE) 2024/1991 era successivo al PAUR e non applicabile secondo il principio tempus regit actum, il considerando 68 esprimeva una mera preferenza e non un divieto, mentre il regolamento delegato (UE) 2023/2486 non era stato specificamente correlato all'impianto né era stata provata la ricorrenza dei terreni e delle condizioni richiamate. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
Impone all'appellante di formulare motivi specifici, rivolti a criticare puntualmente le ragioni della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi di primo grado.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La riproposizione in appello delle censure non accolte o assorbite deve avvenire con modalità specifiche e non mediante un semplice richiamo agli atti del primo grado.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Concorre a fondare il principio di specificità dei motivi, incompatibile con la mera esposizione per relationem.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Consente l'acquisizione di integrazioni e approfondimenti documentali nel procedimento di PAUR, anche nel corso della conferenza di servizi, ai fini del perfezionamento della documentazione progettuale.
art. 13, comma 2, d.l. 50/2022
Attribuisce al Commissario Straordinario poteri di ordinanza in deroga alle disposizioni di legge, salvo le disposizioni penali, quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale disposizione concernente l'autorizzazione paesaggistica e la relativa relazione paesaggistica.
art. 134 d.lgs. 42/2004
Individua la nozione legale dei beni paesaggistici cui si riferiscono i vincoli direttamente riconducibili al Codice e sottratti al potere commissariale di deroga.
art. 143, comma 1, lett. b), c), d) ed e), d.lgs. 42/2004
Il Collegio distingue le prescrizioni dei piani paesaggistici direttamente riconducibili a vincoli legali dalle ulteriori prescrizioni integrative regionali, suscettibili di deroga.
art. 10 d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione alla valutazione di incidenza ambientale nell'ambito della documentazione ambientale.
art. 5 d.P.R. 357/1997
È richiamato quale base normativa della valutazione di incidenza relativa ai siti Natura 2000.
art. 29 c.p.a.
Preclude la proposizione tardiva di motivi aggiunti volti a introdurre doglianze che avrebbero potuto essere dedotte nel ricorso introduttivo con l'ordinaria diligenza.
Regolamento (UE) 2024/1991
Non è stato ritenuto rilevante per valutare la legittimità di un PAUR adottato il 29 settembre 2023, in applicazione del principio tempus regit actum; le sue disposizioni non sono state comunque considerate ostative al progetto.
Regolamento delegato (UE) 2023/2486
Il Collegio ha escluso la rilevanza del limite relativo ai terreni coltivati richiamato dall'appellante, riferito a una diversa categoria di attività, e ha rilevato la genericità e la mancata prova delle condizioni fattuali.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d'appello, il principio di specificità dei motivi richiede una critica puntuale alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di primo grado o il rinvio per relationem agli atti precedenti determina l'inammissibilità del motivo.
- Le prescrizioni contenute in pareri amministrativi e riferite alla fase di progettazione esecutiva non condizionano, di per sé, la legittimità del PAUR adottato nella fase autorizzativa precedente, salvo che siano configurate come condizioni essenziali del titolo stesso.
- Nel procedimento di PAUR, l'acquisizione di integrazioni e approfondimenti progettuali durante la conferenza di servizi può concorrere al perfezionamento dell'istruttoria, purché l'amministrazione valuti complessivamente gli elementi acquisiti e gli enti competenti possano esprimersi sul progetto integrato.
- Il potere derogatorio attribuito a un commissario straordinario incontra, quanto alla tutela paesaggistica, il limite delle specifiche disposizioni direttamente vincolistiche del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dei vincoli inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea; tale limite non comprende automaticamente tutte le prescrizioni ulteriori dei piani paesaggistici regionali.
- I motivi aggiunti sono irricevibili quando introducono doglianze fondate su circostanze o documenti acquisibili con ordinaria diligenza già al momento del ricorso introduttivo e non giustificate da una conoscenza successiva, non imputabile alla parte, di nuovi vizi dell'atto impugnato.
- Il giudice nazionale non è tenuto a sollevare una questione pregiudiziale UE quando essa non individua un contrasto tra una norma interna e il diritto dell'Unione, è proposta tardivamente per contestare direttamente un provvedimento amministrativo o è irrilevante ai fini della decisione; inoltre, una disciplina europea successiva all'atto impugnato non incide sulla sua legittimità secondo il principio tempus regit actum.
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