Sentenza n. 1154/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto plurime censure di eccesso di potere e di violazione del contraddittorio procedimentale contro il divieto prefettizio. Il provvedimento era fondato esclusivamente sulla nota del Comando Stazione Carabinieri relativa a una denuncia-querela per minacce presentata nei suoi confronti. Il ricorrente ha contestato l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, rilevando che aveva a sua volta presentato denuncia nei confronti del denunciante e che, prima dell’adozione del provvedimento, entrambe le parti avevano rimesso reciprocamente le querele. Inoltre, dagli atti successivi risultava che il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione perché i fatti non avevano trovato riscontri nell’attività d’indagine, richiesta accolta dal G.I.P.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento nei sensi indicati in motivazione, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il giudice ha premesso che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono un diritto assoluto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, potendo fondare il giudizio di non affidabilità anche su fatti privi di rilievo penale, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. Tuttavia, tale discrezionalità richiede un’istruttoria adeguata e una motivazione idonea a sostenere la prognosi di possibile abuso. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata a recepire la notizia della denuncia per minacce, senza approfondire i fatti, senza considerare la reciproca presentazione e remissione delle querele e senza delineare adeguatamente il rischio prospettico connesso all’uso delle armi. Il successivo esito favorevole del procedimento penale non è stato utilizzato come integrazione postuma della motivazione, ma è stato richiamato per evidenziare la debolezza del quadro istruttorio originario. Le spese sono state compensate, con riconoscimento del rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni consentono all’amministrazione di valutare discrezionalmente l’affidabilità e la buona condotta del soggetto ai fini delle autorizzazioni di polizia e dei provvedimenti relativi alle armi; il giudizio può fondarsi anche su elementi non aventi rilievo penale, ma deve essere sorretto da adeguata istruttoria e motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità del destinatario e del possibile abuso delle armi; non è necessario un previo accertamento della pericolosità sociale né un comprovato abuso già verificatosi.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’istruttoria effettiva e completa sui fatti posti a fondamento del giudizio di non affidabilità.
- La mera comunicazione dell’esistenza di una denuncia-querela, non accompagnata dall’approfondimento dei fatti contestati e dalla valutazione delle circostanze rilevanti, non è sufficiente a motivare il divieto di detenzione di armi quando tali circostanze possano incidere sulla prognosi di possibile abuso.
- Nel valutare l’affidabilità del destinatario di un provvedimento in materia di armi, l’amministrazione deve considerare anche elementi anteriori all’adozione dell’atto che ridimensionino la portata indiziaria dell’episodio, come la reciproca remissione delle querele tra le persone coinvolte.
- L’interesse pubblico alla sicurezza collettiva prevale sull’interesse privato alla detenzione o al porto d’armi, ma la prevalenza non elimina la necessità che la prognosi di rischio sia concretamente argomentata e sorretta da un quadro istruttorio adeguato.
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