Cassazione Penale, Sentenza n. 26855/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censura la mancata traduzione in lingua a lui nota del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione della sentenza, deducendo violazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; sostiene inoltre che la notificazione al difensore, in caso di irreperibilità del destinatario, dovrebbe comunque essere redatta in una lingua che il condannato comprenda, perché la funzione informativa si estenderebbe anche all'interessato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo generico e discrezionale circa la rilevazione del livello di conoscenza della lingua italiana, e ha soprattutto osservato che il decreto non è stato notificato direttamente al ricorrente per la sua irreperibilità, essendo stato notificato soltanto al difensore. In linea con precedente giurisprudenza, è stato affermato il principio secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti processuali a favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana è escluso quando la notificazione, dovuta all'irreperibilità dell'interessato, avviene mediante consegna al difensore. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come violata per la mancata traduzione del decreto di sospensione; il giudice ha esaminato il rilievo ma ha ritenuto la censura infondata alla luce della notificazione al difensore per irreperibilità del destinatario.
art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Base normativa richiamata per il motivo di cassazione (vizio di motivazione/violazione di legge); utilizzata come norma procedurale per inquadrare il motivo, sul quale la Corte ha respinto il gravame.
art. 143, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza sul diritto alla traduzione: la Corte richiama l'interpretazione consolidata per cui l'obbligo di traduzione può essere escluso se l'atto è notificato al difensore a causa dell'irreperibilità dell'imputato/condannato.
Direttiva 2010/64/UE
La Direttiva impone obblighi di traduzione per garantire il diritto a un equo processo; la giurisprudenza italiana ha comunque disciplinato i limiti operativi dell'obbligo rispetto a situazioni di irreperibilità e notificazione al difensore.
Principio giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, n. 8591/2020 e precedenti)
La Corte ha richiamato precedenti costanti secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti è escluso quando l'interessato si è posto volontariamente in condizione di irreperibilità e l'adempimento della notificazione avviene al difensore, il quale può assicurare la conoscibilità dell'atto.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione in favore dell'imputato/condannato alloglotta sussiste normalmente, ma è escluso quando l'atto non è notificato direttamente al destinatario perché questi è irreperibile e la legge consente la notificazione al difensore.
- La notificazione dell'atto al difensore, se legittima e motivata dall'irreperibilità dell'interessato, è considerata idonea a garantire la funzione informativa richiesta dalla legge e dalla direttiva europea, per quanto tramite il difensore.
- Se l'atto viene effettivamente consegnato o portato a conoscenza diretta dell'interessato senza traduzione, sussiste invece il profilo di illegittimità e pregiudizio: in tali casi la traduzione è dovuta.
- Chi contesti la conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato deve proporre elementi concreti e specifici, perché la verifica del livello di conoscenza è rimessa a valutazione discrezionale e richiede prove non generiche.
- In una situazione pratica: se l'interessato è rintracciabile e riceve l'atto, richiedere subito la traduzione e/o impugnare per violazione del diritto all'informazione; se è irreperibile, verificare e documentare la legittimità della notificazione al difensore e l'eventuale obbligo residuale di informare l'interessato tramite difensore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26756/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26758/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26759/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26760/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26761/2025 del 22/07/2025
- Sentenza penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26762/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →