Cassazione Civile, Ordinanza n. 34861/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico e società)
La controversia
La controversia nasce dall'avviso di accertamento/liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto la maggiore imposta di registro, oltre sanzioni e interessi, in relazione alla registrazione di una convenzione urbanistica stipulata tra un Comune e una società immobiliare. La convenzione prevedeva che la società realizzasse posti auto interrati e li cedesse al Comune, mentre il Comune concedeva una maggiore cubatura su particelle fondiarie edificabili di proprietà della società; l'efficacia dell'accordo era subordinata a condizione sospensiva legata all'approvazione provinciale della variante urbanistica. I contribuenti avevano registrato l'atto in misura fissa, qualificandolo come atto pubblico non avente contenuto patrimoniale e invocando il regime agevolato previsto per gli atti urbanistici. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 19, 27 e 43 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 1353 c.c., sostenendo che l'atto fosse patrimoniale e dovesse essere tassato proporzionalmente come atto a prestazioni corrispettive; 2) violazione dell'art. 20 l. 10/1977 e dell'art. 32 d.P.R. 601/1973, per errato inquadramento della convenzione nel regime agevolato; 3) violazione dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, dell'art. 1292 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, lamentando la duplicazione del giudizio per pendenza di altro processo sul medesimo avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il precedente di legittimità già formatosi sulla medesima convenzione e ribadendo che le convenzioni urbanistiche provinciali ex art. 40-bis l.p. Bolzano n. 13/1997 non hanno natura negoziale in senso privatistico, ma costituiscono accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, privi di funzione permutativa tra prestazione del privato e azione amministrativa. Di conseguenza, esse sono soggette a imposta di registro in misura fissa ed esenti da ipotecaria e catastale. La Corte ha inoltre osservato che l'intervento normativo sopravvenuto ha confermato tale lettura. Ritenuto infondato il motivo centrale, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Le spese sono state compensate integralmente per il sopravvenuto intervento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dall'Ufficio per sostenere l'obbligo di denuncia dell'avveramento della condizione sospensiva.
art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato per il regime di registrazione in misura fissa dell'atto registrato dalle parti.
art. 1353 c.c.
richiamato in relazione alla condizione sospensiva apposta alla convenzione.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986
invocato dall'Agenzia per sostenere che l'atto, essendo a prestazioni corrispettive, dovesse essere tassato in base al valore della prestazione/cessione.
art. 20 l. n. 10 del 1977
la Corte lo interpreta nel senso che il trattamento agevolato si applica agli atti preordinati alla trasformazione del territorio mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici, anche attuativi dei primi.
art. 32 d.P.R. n. 601 del 1973
richiamato come base del trattamento fiscale agevolato, consistente nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
art. 2643, comma 1, n. 2-bis c.c.
la Corte esclude che la convenzione in esame integri un atto traslativo o costitutivo di diritti reali edificatori rilevante ai fini della norma.
art. 1, comma 88, l. n. 205 del 2017
richiamato quale intervento legislativo sopravvenuto conforme all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte.
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
invocato nel terzo motivo in combinato con la disciplina processuale tributaria per sostenere il ne bis in idem.
art. 1292 c.c.
richiamato dall'Agenzia nel terzo motivo in tema di solidarietà/passività processuale, senza accoglimento della censura.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare l'intervento del Comune nel giudizio e la pendenza di due processi sul medesimo oggetto.
art. 40-bis l.p. Bolzano n. 13 del 1997
individua le convenzioni provinciali in materia urbanistica che la Corte qualifica come accordi amministrativi non negoziali.
art. 11 l. n. 241 del 1990
richiamato in motivazione come base della qualificazione delle convenzioni urbanistiche quali accordi di diritto pubblico.
Massime di principio
- Le convenzioni urbanistiche stipulate tra ente pubblico e privato per l'attuazione della pianificazione territoriale, quando sono accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi, non hanno natura negoziale privatistica e non esprimono una funzione permutativa tra prestazioni reciproche.
- In presenza di accordi urbanistici preordinati alla trasformazione del territorio, il trattamento fiscale applicabile è quello dell'imposta di registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, non la tassazione proporzionale prevista per gli atti a contenuto patrimoniale o a prestazioni corrispettive.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere effettuata in base alla sua funzione pubblicistica e alla causa concreta dell'accordo urbanistico, non sulla sola base della forma documentale o dell'esistenza di obblighi del privato.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il rigetto delle censure che investono una sola di esse comporta l'assorbimento delle altre doglianze, poiché il ricorrente non avrebbe comunque interesse alla loro coltivazione.
- Un successivo intervento legislativo che confermi espressamente l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza può essere valorizzato come elemento di conferma interpretativa della disciplina fiscale degli accordi urbanistici.
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