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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27608/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto colpevole del furto pluriaggravato di tre carrelli elevatori (fatto del 4/12/2008) dopo che il Tribunale lo aveva assolto con formula "per non avere commesso il fatto". Denunzia: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla paternità di uno scritto a contenuto confessorio presente agli atti; (2) omissione di motivazione sul riconoscimento di tre aggravanti (abuso di prestazioni di opera, danno di rilevante gravità alla persona offesa, destrezza); (3) violazione di legge relativamente all'aggravante della destrezza, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Quarticelli). Chiede annullamento della sentenza e, in subordine, esclusione delle aggravanti e accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione della paternità e la rilevanza dello scritto, non essendovi stato disconoscimento da parte dell'imputato). Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che la sentenza impugnata contenga una mera enunciazione "Sussistono le aggravanti contestate" priva di motivazione, configurando omissione di motivazione. Per effetto di ciò la Corte ha constatato l'intervenuta prescrizione del reato (calcolata con i riti e i rinvii indicati) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Sul piano civile ha annullato la sentenza limitatamente alle circostanze aggravanti e ha rinviato al giudice civile competente per il valore in grado di appello per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata disposta una assoluzione di merito ex art.129, comma 2 c.p.p., perché non sussistevano condizioni per una pronuncia di merito.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata e disciplina l'eventuale assoluzione di merito; applicato per rilevare la causa di non punibilità (prescrizione) maturata dopo la sentenza di appello

  • Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)

    "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza..."

    Fornisce il principio secondo cui l'aggravante della destrezza richiede specifiche condotte abilmente tese a eludere la sorveglianza, non il solo approfittare di momentanee distrazioni; nel caso la Corte non ha esaminato nel merito tale questione perché assorbita dalla constatazione della prescrizione

  • Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Principio consolidato secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva del reato, non rilevano in sede di legittimità eventuali nullità od omissioni che imporrebbero rinvio, poiché la causa estintiva è immediatamente applicabile

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Conferma l'orientamento che l'esistenza di una causa di estinzione del reato rende superfluo l'approfondimento di vizi della sentenza impugnata e regola l'ambito in cui è possibile disporre un'assoluzione di merito ex art.129 c.p.p.

Massime di principio

  • Se in corso di giudizio di legittimità emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione) intervenuta dopo la sentenza impugnata, la Cassazione può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali; in tali casi non è necessario approfondire vizi meramente processuali della sentenza impugnata
  • Una formula generica "Sussistono le aggravanti contestate" senza adeguata motivazione integra omissione di motivazione e può determinare l'annullamento limitato degli effetti civili collegati alle aggravanti, con rinvio al giudice civile
  • La mancata disconoscenza formale di uno scritto a contenuto confessorio da parte dell'imputato può conferirgli valenza probatoria anche se vi sono incertezze sulla sua provenienza, purché la motivazione del giudice spieghi le ragioni della valutazione
  • L'aggravante della destrezza richiede specifica motivazione che evidenzi condotte particolari di abilità o astuzia idonee a eludere la sorveglianza; l'assenza di tale motivazione può essere censurata in cassazione
  • Quando la parte ha interesse sia all'assoluzione sia all'esclusione delle aggravanti in ragione degli effetti civili, la Corte può annullare limitatamente agli effetti civili e rinviare la valutazione al giudice civile per la quantificazione/valutazione di responsabilità civile
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto di tutte le sospensioni e proroghe processuali (rinvii per impedimento del difensore, rinvii d'ufficio per eventi straordinari come epidemie), e tali elementi possono determinare la maturazione della prescrizione anche successivamente alla sentenza di appello

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