Cassazione Penale, Ordinanza n. 27034/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità del motivo, ritenendo adeguata la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, ma la censura è stata ritenuta del tutto generica rispetto alla motivazione della decisione impugnata. Dal testo emerge che la Corte di appello aveva già motivato in modo congruo sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, mentre il ricorso non indicava specificamente quali vizi logici o giuridici rendessero censurabile quella motivazione. Non risultano dal testo ulteriori dettagli fattuali sulla condotta addebitata, se non il riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice richiamata per identificare il reato contestato; la Corte osserva che la sentenza di appello aveva motivato congruamente sulla sussistenza dei suoi elementi costitutivi.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sia affetto da genericità assoluta e non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente lamentare in astratto vizi logici della decisione di merito: il ricorrente deve indicare puntualmente quali passaggi motivazionali sarebbero viziati e per quali ragioni.
- Quando la sentenza di merito abbia già motivato congruamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mera riproposizione di contestazioni non specifiche non consente il sindacato di legittimità.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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