Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21120/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Nel procedimento concorsuale di una società fallita, un'altra società ha chiesto la rivendica di una gru asseritamente acquistata anni prima con contratto-quadro e, in alternativa, l'ammissione al passivo del credito pari al valore del bene non recuperato. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda, ma il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, aveva ammesso in prededuzione il credito per l'importo di euro 91.425, ritenendo provata la proprietà del bene e valorizzando la documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulla rivendica e sul regime probatorio, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la deroga al divieto di prova testimoniale di cui all'art. 621 c.p.c. e non avrebbe considerato gli effetti della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice considerato il principio di consecuzione delle procedure e la documentazione prodotta dal fallimento; (3) violazione delle norme sulla prova e sul calcolo del valore del bene, perché il credito era stato liquidato sulla base del prezzo di acquisto indicato in una fattura priva di data certa, senza considerare una perizia e il ricavo della successiva vendita fallimentare del bene, decisamente inferiori.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sull'operatività dell'art. 621 c.p.c. e inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché non diretta a un omesso esame di un fatto storico decisivo ma alla richiesta di una nuova valutazione di questioni giuridiche e prove. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini della quantificazione del credito da ammettere al passivo in relazione alla rivendica, il valore del bene va riferito al momento dell'apertura del fallimento e non può essere determinato sulla base del solo prezzo nominale di una fattura priva di data certa e comunque non aggiornata; dovevano invece essere considerati i dati certi emergenti dagli atti, ossia la perizia di valore prodotta nella fase di concordato e il ricavo della vendita coattiva del bene in sede fallimentare. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 103 l. fall.

    per la stima del bene rivendicato si deve avere riguardo al valore di mercato al momento dell'apertura del fallimento.

  • art. 621 c.p.c.

    il divieto di prova testimoniale non opera quando l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal rivendicante o dal debitore; il presupposto va verificato con riferimento alla situazione esistente all'apertura della procedura.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di sovrapporre in cassazione una nuova valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato tra le norme denunciate in relazione alla ripartizione e all'apprezzamento dell'onere probatorio nella rivendica.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di presunzioni e prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, non l'omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni giuridiche o documenti in chiave di mera rivalutazione.

  • L. Fall., art. 67, comma 3, lett. e)

    richiamato dalla Corte per spiegare che il legislatore disciplina autonomamente i singoli effetti del concordato sul fallimento successivo.

  • L. Fall., art. 111, comma 2

    richiamato quale previsione speciale sulla prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo.

  • L. Fall., art. 69-bis, comma 2

    richiamato per indicare la decorrenza di alcuni termini dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

  • L. Fall., art. 168

    richiamato quale effetto tipico del concordato preventivo relativo all'inefficacia delle ipoteche iscritte nei 90 giorni precedenti.

Massime di principio

  • La consecuzione tra concordato preventivo e fallimento non produce, di per sé, una retrodatazione generalizzata degli effetti del fallimento al momento della domanda di concordato; fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge, il principio non può essere utilizzato come criterio autonomo per modificare il regime giuridico applicabile.
  • Ai fini dell'applicabilità della deroga al divieto di prova testimoniale nella rivendica di beni mobili in ambito fallimentare, la verosimiglianza del diritto deve essere valutata con riguardo a precisi elementi fattuali riferiti alla situazione esistente all'apertura della procedura.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile soltanto per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre restano estranee alla censura l'omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni giuridiche o una diversa lettura delle prove.
  • La quantificazione del credito da ammettere al passivo in relazione alla rivendica di un bene non recuperato deve essere ancorata a dati di valore riferiti al momento dell'apertura del fallimento e supportati da elementi probatori opponibili alla procedura; il mero prezzo indicato in un documento privo di data certa non è, da solo, base sufficiente se non è aggiornato e non trova riscontro in ulteriori dati certi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.