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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25841/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda giudiziale relativa alla violazione delle distanze tra fabbricati, che aveva portato a una sentenza di appello di ordine di arretramento di un fabbricato sito in Comune di Ottaviano. I ricorrenti, che avevano acquistato nel 1984 una quota della proprietà del terreno e poi si erano visti assegnare, con scrittura privata, unità immobiliari al primo piano del fabbricato, hanno proposto opposizione di terzo contro la sentenza ormai definitiva ed eseguita in via forzata, sostenendo che la decisione non fosse opponibile nei loro confronti perché essi erano estranei al processo originario e perché il giudizio sarebbe dovuto ritenersi iniziato solo nel 1990, quando fu proposta per la prima volta la domanda di abbattimento/arretramento, successivamente al loro acquisto trascritto. La Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibili le opposizioni, ritenendo che gli opponenti non fossero terzi ma successori a titolo particolare nel diritto controverso, perché la causa presupposta era stata avviata già nel 1982 con ricorso per denuncia di nuova opera. In cassazione, entrambi i ricorsi hanno censurato la falsa applicazione di norme processuali e sostanziali sul rilievo che il giudizio doveva essere considerato introdotto nel 1990 e non nel 1982, con conseguente loro qualità di terzi legittimati all'opposizione ex art. 404 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l'opposizione di terzo era improponibile, perché gli odierni ricorrenti non erano terzi estranei al diritto controverso, ma successori a titolo particolare nella proprietà del cespite già coinvolto nel giudizio introdotto nel 1982. La Corte ha ribadito che, nelle controversie iniziate con ricorso per nunciazione, il momento rilevante per individuare l'inizio del procedimento è quello della domanda introduttiva della fase sommaria, non quello della successiva fase di merito. Conseguentemente, essendo l'acquisto dei ricorrenti posteriore all'avvio del procedimento, la sentenza era loro opponibile e non potevano utilizzare l'opposizione di terzo ordinaria. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra ricorrenti principali e incidentali, la condanna solidale dei ricorrenti soccombenti alle spese in favore dei controricorrenti, nonché la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 404 c.p.c.

    L'opposizione ordinaria di terzo non è esperibile dal successore a titolo particolare nel diritto controverso, perché costui non è terzo ma subentra nella posizione del dante causa.

  • art. 1171 c.c.

    Richiamato come base della denuncia di nuova opera, rilevante per l'individuazione del momento iniziale del procedimento di nunciazione.

  • art. 1172 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1171 c.c. per la disciplina della denuncia di nuova opera e di danno temuto.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto; non incide sulla qualificazione dei ricorrenti come successori nel diritto controverso.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di successione nel diritto controverso; la Corte conferma la permanenza della posizione processuale del successore a titolo particolare.

  • art. 690 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito della disciplina delle controversie di nunciazione.

  • art. 703 c.p.c.

    La seconda fase del procedimento di nunciazione si collega alla fase sommaria in base al disposto dell'articolo, ma l'inizio del procedimento resta quello della domanda introduttiva della prima fase.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata; la Corte afferma che non vi è incompatibilità tra il consigliere che formula la proposta e il collegio decidente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma; ciò comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicati perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte condanna il ricorrente incidentale al pagamento di una somma equitativa e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di distanze legali tra fabbricati.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in materia di tutela petitoria, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla tutela giurisdizionale dei diritti.

  • art. 2563 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è centrale nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo rispetto alla sentenza resa sul diritto acquistato, ma subentra nella posizione del dante causa ed è quindi legittimato a subire gli effetti del giudicato e delle impugnazioni, restando esclusa l'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c.
  • Nelle controversie introdotte con procedimento di nunciazione, ai fini della individuazione del momento di inizio del giudizio rileva la domanda proposta nella fase sommaria iniziale, e non la successiva instaurazione della fase di merito.
  • Se l'acquisto del diritto sul bene controverso è successivo all'introduzione del procedimento relativo a quel bene, il successore non può invocare la qualità di terzo estraneo per sottrarsi agli effetti della decisione resa nel processo originario.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando censura una qualificazione giuridica conforme a consolidati precedenti di legittimità senza offrire argomenti idonei a superarli.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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