Sentenza n. 5060/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del 2.12.2022 (vedi doc.1), con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha imposto adempimenti propedeutici alla riconsegna dell'area C di cui alla concessione demaniale n.64/2018, nonché per il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protrarsi dei tempi necessari alla riconsegna dell'area demaniale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tirreno Power S.p.A. il 4/5/2023: - della nota del 28.2.2023 (vedi doc.11), con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha imposto a Tirreno Power l'esecuzione di un programma di emungimenti in relazione al materiale oleoso che trasuda dalla banchina di calata di riva della Darsena Petroli del Porto di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del 2 dicembre 2022 recante adempimenti propedeutici alla riconsegna di un'area demaniale portuale, nonché nota del 28 febbraio 2023, impugnata con motivi aggiunti, relativa all'esecuzione di un programma di emungimenti per materiale oleoso trasudante dalla banchina
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Autorità portuale aveva imposto, quale condizione propedeutica alla riconsegna dell'area oggetto della concessione demaniale, la predisposizione di un piano di indagini sulle matrici ambientali, sul rischio di inalazione e sulla rilevazione della concentrazione soglia di contaminazione, nonché la ricognizione dei sottoservizi e la verifica del loro contenuto. Ha dedotto che gli obblighi di bonifica e di messa in sicurezza ambientale relativi alle aree da restituire erano già stati assolti e che le ulteriori prescrizioni non trovavano fondamento né nella normativa vigente né nell'atto concessorio o nell'autorizzazione del progetto di demolizione. Ha inoltre dedotto l'incompetenza assoluta dell'Autorità portuale in materia ambientale e di bonifiche. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota del 28 febbraio 2023, relativa a un programma di emungimenti per materiale oleoso trasudante dalla banchina, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto previamente individuare il responsabile dell'inquinamento, che gli obblighi di messa in sicurezza gravanti sulla società erano già stati adempiuti e che la prescrizione non aveva adeguatamente considerato il precedente fenomeno di trasudamento del 2005 e gli accertamenti successivi. L'Autorità resistente ha eccepito l'improcedibilità per carenza di interesse, in ragione dell'avvenuta riconsegna delle aree. La ricorrente, anche in considerazione del superamento delle prescrizioni mediante atti successivi impugnati in altro giudizio, ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente ha dimostrato che, per le vicende intervenute nel corso del giudizio, non persisteva un interesse concreto e attuale alla decisione. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla competenza dell'Autorità portuale, alla legittimità delle prescrizioni ambientali, all'individuazione del responsabile dell'inquinamento e all'adeguatezza dell'istruttoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto; non costituisce la base decisoria dell'improcedibilità.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel corso del giudizio; non è oggetto di una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di un interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarata dalla parte e risultante dalle vicende intervenute nel corso del giudizio, comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione della natura processuale della decisione.
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