Cassazione Penale, Ordinanza n. 28223/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo non rispettava i requisiti di specificità richiesti dagli artt. 581 e 591 c.p.p., poiché consisteva nella mera reiterazione delle censure già proposte in appello e già respinte con motivazione logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p. per la mancata riqualificazione del fatto contestato come mero inadempimento contrattuale di rilevanza solo civile. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza si limita a riproporre questioni già dedotte in appello, già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente gli elementi posti a fondamento della censura. Per questo il ricorso è ritenuto generico, indeterminato e aspecifico, quindi non ammissibile.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La norma è richiamata solo come parametro della censura difensiva, che invocava la riqualificazione del fatto in termini di mero inadempimento contrattuale anziché di truffa.
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e concreti; la mancanza di puntualità e pertinenza determina inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'aspecificità e la genericità dei motivi comportano l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle deduzioni già svolte in appello non integra un motivo ammissibile.
- La doglianza che si limiti ad affermare una diversa qualificazione giuridica del fatto, senza indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che rendono erronea la decisione impugnata, è generica e aspecifica.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando i motivi non assolvono alla funzione di critica argomentata della sentenza, richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
Come è indicizzato
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