Cassazione Civile, Ordinanza n. 08576/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla dante causa della ricorrente per Euro 4.984,40 a titolo di NASpI. L'INPS propose opposizione e il Tribunale accolse solo parzialmente la domanda, condannando l'Istituto al pagamento di Euro 1.065,61. L'INPS appellò deducendo l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto sussistente il requisito reddituale previsto dal d.lgs. n. 22/2015 e nell'avere quantificato il dovuto. Nel corso del giudizio d'appello la beneficiaria originaria decedette e il processo fu riassunto dall'erede. La Corte d'appello accolse il gravame dell'INPS, ritenendo non provato che il reddito derivante da un nuovo rapporto di lavoro subordinato, instaurato l'11 febbraio 2019, fosse stato comunicato all'INPS nei termini di legge e che, quindi, sussistesse il requisito per mantenere la NASpI; inoltre ritenne errata la quantificazione del residuo. Con il ricorso per cassazione l'erede dedusse violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando: omessa valutazione della mancata contestazione del conteggio alternativo; omessa considerazione di asserite ammissioni/confessioni dell'INPS sul reddito percepito e del fatto che l'UNILAV era stato prodotto dall'INPS; erroneità della riduzione dell'importo residuo; ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. perché l'appello non avrebbe censurato la ratio del primo giudice; omessa pronuncia sulla richiesta di CTU contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione decisiva della sentenza impugnata era l'assenza di prova della comunicazione all'INPS, nei termini previsti dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, del reddito derivante dal rapporto di lavoro iniziato l'11 febbraio 2019; conseguentemente era corretta la declaratoria di decadenza/interruzione della prestazione NASpI. Le censure della ricorrente non si confrontavano con tale ratio decidendi, poiché insistevano su profili contabili e probatori irrilevanti rispetto alla decisiva mancanza di comunicazione del reddito e al conseguente venir meno del diritto alla prestazione per i periodi successivi all'inizio del nuovo rapporto di lavoro. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto
È richiamato come vizio dedotto nel ricorso, ma la Corte reputa le doglianze non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è ritenuta irrilevante poiché il decisum della Corte territoriale si fonda sulla mancata prova della comunicazione del reddito e sulla conseguente decadenza dalla prestazione.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione osserva che le doglianze non colpiscono la ratio decisiva della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte reputa tali censure inconferenti rispetto al decisum.
art. 2697 c.c.
La Corte territoriale ha posto a carico della parte che rivendicava la NASpI l'onere di provare i requisiti reddituali e la comunicazione del reddito nei termini di legge.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della statuizione di inammissibilità.
art. 2733 c.c.
Richiamato per asserite dichiarazioni confessorie dell'INPS; la Corte considera tale profilo non decisivo rispetto alla mancata prova della comunicazione del reddito.
art. 9 d.lgs. n. 22/2015
il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato ... deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto
La norma disciplina la conservazione o la decadenza dalla NASpI in caso di nuovo rapporto di lavoro e subordina il mantenimento ridotto della prestazione alla tempestiva comunicazione del reddito previsto all'INPS.
art. 10 d.lgs. n. 22/2015
Richiamato quale disposizione sulla riduzione della NASpI nei casi di nuovo rapporto di lavoro con reddito inferiore alla soglia; è parte del quadro normativo applicato dalla Corte territoriale.
art. 11 d.lgs. n. 22/2015
il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI ... b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3
La mancata comunicazione del reddito derivante dal nuovo lavoro subordinato comporta la decadenza dalla prestazione NASpI.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Cass. S.U. n. 4315/2020
Richiamata per affermare l'obbligo di dare atto, in caso di rigetto/inammissibilità, dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di NASpI, il lavoratore che inizi un nuovo rapporto di lavoro subordinato deve provare di avere effettuato nei termini la comunicazione all'INPS del reddito annuo previsto; in difetto, opera la decadenza dalla prestazione per i periodi successivi all'inizio del nuovo rapporto.
- Nel giudizio di opposizione/impugnazione relativo a prestazioni previdenziali, grava sulla parte che ne rivendica il pagamento l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto, inclusi i requisiti reddituali e gli adempimenti comunicativi richiesti dalla legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limitano a criticare profili secondari o irrilevanti rispetto al fondamento autonomo della decisione.
- La mancata contestazione di singoli conteggi o la deduzione di asserite ammissioni della controparte non incidono sulla decisione se il punto decisivo è la mancanza di prova di un presupposto legale indefettibile del diritto azionato.
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