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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02019/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comune nei confronti di una compagnia assicuratrice per l'incasso di una somma garantita da polizza fideiussoria rilasciata nell'interesse di una società assegnataria di lotti in un piano per insediamenti produttivi. La compagnia si era opposta deducendo, tra l'altro, l'abusività dell'escussione dopo uno svincolo deliberato dall'ente, la mancata operatività della garanzia per omesso pagamento dei premi, l'esclusione di alcune poste garantite e chiedendo la manleva/regresso verso la società obbligata principale e il coobbligato solidale. In primo grado l'opposizione era stata respinta e la manleva accolta; in appello, cessata la materia del contendere tra compagnia e comune, era stato rigettato l'appello del coobbligato solidale, confermando la sua obbligazione di rivalsa verso la compagnia. Il ricorrente per cassazione ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge e vizi motivazionali sulla questione della cessazione dell'operatività della polizza per omesso pagamento dei premi e della mancata previsione di rinnovo automatico; (2) violazione di legge e vizi motivazionali sulla ritenuta legittimità dell'escussione, sostenendo che la delibera dell'ente avrebbe comportato lo svincolo della garanzia e che, in ogni caso, non vi sarebbe stato danno risarcibile tale da giustificare l'incameramento dell'intero importo garantito. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e l'interpretazione delle clausole contrattuali compiute dal giudice di merito, senza individuare un vizio denunciabile nei limiti del sindacato di legittimità; ha inoltre escluso un'anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e ha rilevato la mancanza di chiarezza nella formulazione del primo motivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, investissero in realtà la ricognizione della fattispecie concreta e l'interpretazione delle clausole della polizza, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili nei termini dedotti. Ha escluso inoltre la sussistenza di una motivazione apparente o di un'altra anomalia motivazionale rilevante e ha osservato che il primo motivo era formulato in modo poco chiaro, rimettendo alla Corte il compito di individuare il contenuto effettivo della censura. Conseguentemente, la parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente deve dedurre specifici vizi di violazione di legge, nullità processuali o omesso esame di fatti decisivi; non è consentito trasformare il ricorso in una critica alla ricostruzione del fatto o all'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che le doglianze riguardavano in realtà la valutazione delle risultanze di causa, attività rimessa al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e delle risultanze documentali non è sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio motivazionale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme al principio di correttezza e buona fede, ma senza che la Corte ravvisi un error in iudicando nella motivazione d'appello.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne trae un principio autonomo, ritenendo che la censura si risolva in una contestazione del merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte afferma che l'interpretazione del giudice di merito non era implausibile e non è stata validamente censurata.

  • art. 4, comma 4, condizioni di polizza

    Invocato per sostenere la perdita del diritto al risarcimento/garanzia; la Corte non entra nel merito della relativa interpretazione perché ritiene inammissibile il ricorso.

  • art. 2, comma 2, condizioni generali di assicurazione

    La clausola sul mancato pagamento dei premi prevedeva sospensione, avviso e facoltà di risoluzione; la Corte ritiene non censurabile in cassazione l'interpretazione per cui la mancata attivazione della procedura prevista impediva di affermare la cessazione dell'operatività della polizza.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancanza di danno; la Corte considera la censura come attacco al merito, non come errore di diritto.

  • art. 1203 n. 3 c.c.

    Citato nei gradi di merito quale fondamento della surroga del garante dopo il pagamento.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per la surroga del fideiussore nei diritti del creditore.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per il regresso del fideiussore verso il debitore principale.

  • art. 1901 c.c.

    Invocato dalla parte chiamata in causa nei gradi di merito per sostenere la cessazione della garanzia in caso di mancato pagamento del premio; la Corte di cassazione non esamina il merito della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la statuizione sui presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e il deposito della motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito o alla valutazione delle risultanze istruttorie.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali è censurabile in cassazione solo quando sia prospettato un effettivo errore di sussunzione o una violazione dei canoni legali di ermeneutica; non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione, ossia in presenza di anomalie radicali della motivazione e non di una semplice insufficienza o non condivisibilità del ragionamento decisorio.
  • Quando la clausola contrattuale disciplina la sospensione o risoluzione del rapporto per mancato pagamento dei premi, la contestazione sulla sua operatività richiede una specifica censura della regola interpretata dal giudice di merito; in mancanza, la doglianza resta di merito e non è scrutinabile in cassazione.
  • La chiarezza espositiva dei motivi di ricorso è requisito essenziale: una censura formulata in modo promiscuo, con richiamo indistinto a più vizi di ricorso, può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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