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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32852/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano del 09/05/2025 che, pur avendo confermato la custodia cautelare in carcere per i capi 69), 78) e 121), ha annullato la custodia per i capi 1) (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), 114) e 220), ritenendo preclusa una nuova richiesta cautelare a causa di un presunto giudicato cautelare derivante da un precedente diniego del GIP del 10/10/2023 per effetto della retrodatazione dei termini. Il PM ha contestato tale motivazione sostenendo che la sopravvenuta sentenza di condanna costituisce fatto nuovo idoneo a legittimare una nuova richiesta cautelare, e che la regola della retrodatazione non impedisce in via generale il rinnovo della richiesta cautelare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 310 co. 2 c.p.p. La Corte ha ritenuto errata la premessa del Tribunale secondo cui la condanna sopravvenuta non costituisce elemento di novità: ha affermato che la sentenza di condanna costituisce, di per sé, fatto nuovo idoneo a legittimare l'emissione di misura cautelare personale e che un precedente diniego del GIP non ha effetto preclusivo se quel diniego non assume la natura di provvedimento decisorio con esaurimento dei mezzi di impugnazione. Inoltre la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato e computato la retrodatazione dei termini e non ha motivato circa l'esistenza di elementi concreti e individualizzati (per es. pericolo di fuga) che giustificassero la custodia, né ha considerato correttamente la presunzione di pericolosità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ove pertinente. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Disciplina i delitti in materia di stupefacenti; nei casi più gravi opera una presunzione di pericolosità che giustifica la custodia cautelare in carcere, motivo per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare con specificità l'applicazione della misura per il capo 1).

  • codice di procedura penale, art. 297 comma 3

    Prevede la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare; il computo va effettuato con riguardo all'intera durata della custodia sofferta, anche se relativa a fasi non omogenee, e richiede un calcolo puntuale da parte del giudice.

  • codice di procedura penale, art. 303

    Regola i termini di durata delle fasi processuali; la regola della retrodatazione opera anche quando si tratta di ordinanze successive relative a fatti connessi e impone di riferirsi al dies a quo della prima misura per il calcolo dei termini di fase.

  • codice di procedura penale, art. 304 comma 6

    Fissa il termine massimo di durata complessiva delle misure cautelari; ai fini del calcolo della durata complessiva si sommano i periodi di custodia, anche relativi a fasi eterogenee.

  • codice di procedura penale, art. 310 comma 2

    Consente alla Corte di annullare e rinviare l'ordinanza al giudice competente per nuovo giudizio; qui è stato utilizzato per rinviare al Tribunale di Milano.

  • codice di procedura penale, art. 94 comma 1-ter

    Riguarda adempimenti di cancelleria; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. U., Testini e altre pronunce citate)

    La giurisprudenza consolidata afferma che una sentenza di condanna rappresenta fatto nuovo idoneo a giustificare una nuova richiesta cautelare; il giudicato cautelare preclusivo opera solo quando il provvedimento sia stato decisorio e siano stati esauriti i mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • La sentenza di condanna sopravvenuta costituisce, di per sé, un fatto nuovo che può legittimare la presentazione di una nuova richiesta di misura cautelare anche dopo un precedente diniego.
  • Un precedente diniego del GIP non ha effetto preclusivo se non assume la natura di provvedimento decisorio con esaurimento dei mezzi di impugnazione; il PM può quindi rinnovare la richiesta se emergono elementi nuovi.
  • Il giudice chiamato a valutare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare deve effettuare un computo dettagliato dell'intera durata della custodia subita, anche in fasi eterogenee, e motivare espressamente il calcolo.
  • Nella valutazione della misura cautelare il giudice deve verificare la sussistenza di elementi concreti e individualizzati (es. pericolo di fuga) e non limitarsi a richiamare genericamente la scadenza dei termini.
  • Per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione di pericolosità che richiede attenzione particolare: la presenza di una condanna sopravvenuta rafforza la possibilità di adottare la custodia cautelare, salvo che manchino elementi concreti che la giustifichino.

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