Sentenza n. 234/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento di diniego n. 3 del 29.02.2024, con cui il Comune di Palermo ha rigettato la domanda di condono edilizio, assunta al protocollo n. 13645 del 10.04.2004, “inoltrata ai sensi della legge n. 326/2003 dal sig. Iacolano Giuseppe, nato a Collesano il 06.08.1954 (c.f. CLNGPP54M06C8711), n.q. di richiedente e comproprietario al momento della presentazione dell’istanza, tendente ad ottenere il Titolo Abilitativo da Istanza di Condono, per avere realizzato opere abusive nell’immobile sito in via Nicolò Mineo n.35/A-35/B, piano seminterrato e rialzato, identificata al N.C.E.U. Fg. 42 part. 1481 sub. 1, categ. A/7”; - per quanto possa occorrere, del preavviso di diniego di cui alla nota prot. 210483 del 17 marzo 2023; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento abusivo dei piani seminterrato e rialzato di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio fondato, in sintesi, sulla ricadenza dell’immobile nella fascia di rispetto di un corso d’acqua interrato e in area sottoposta a vincoli paesaggistici, sull’esistenza di un precedente diniego relativo ad altri interventi edilizi e sulla mancata allegazione del certificato di idoneità sismica. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, dell’art. 32 l. n. 47/1985, dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004, della disciplina urbanistica comunale e degli artt. 136 e 142 d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che l’abuso sarebbe stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo relativo alla fascia fluviale e che, dopo la tombinatura del torrente Passo di Rigano, il vincolo sarebbe venuto meno. Hanno inoltre censurato il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti quanto alla sussistenza dei requisiti per il condono, quanto al precedente diniego del 2012 e quanto alla documentazione attestante l’idoneità sismica, invocando anche l’art. 18, comma 2, l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha rigettato il primo motivo e dichiarato improcedibili gli ulteriori motivi per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla fascia di rispetto del corso d’acqua, il Collegio ha riesaminato il precedente orientamento e ha ritenuto tuttora vigente il vincolo relativo al torrente Passo di Rigano, qualificandolo come vincolo assoluto di inedificabilità ai sensi dell’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904. La tombinatura del corso d’acqua non elimina il vincolo, poiché permane l’esigenza di garantire il deflusso delle acque e uno spazio per le attività di manutenzione e ripulitura. Il vincolo, essendo anteriore alla richiesta di regolarizzazione e assolutamente ostativo, impedisce il rilascio del condono ai sensi dell’art. 33 l. n. 47/1985. Il Collegio ha comunque rilevato che, anche qualificando il vincolo come relativo, il condono sarebbe stato escluso: la disciplina del terzo condono consente la sanatoria in area vincolata soltanto in presenza congiunta di opere anteriori al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità agli abusi minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Gli interventi oggetto dell’istanza, consistenti nell’ampliamento del piano seminterrato e della superficie non residenziale del piano rialzato, non rientrano nelle tipologie ammesse. Poiché tale autonoma motivazione era sufficiente a sostenere il diniego plurimotivato, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le censure relative al precedente diniego e al certificato di idoneità sismica. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
La sanatoria del terzo condono per opere in area vincolata è soggetta ai limiti previsti dalla disciplina speciale e, nel caso di vincoli relativi, richiede il concorso di condizioni rigorose.
art. 32 l. n. 47/1985
Disciplina il rilievo dei vincoli ai fini del condono e l’obbligo di valutare la compatibilità dell’opera con gli interessi tutelati.
art. 33 l. n. 47/1985
Il vincolo assoluto di inedificabilità costituisce causa ostativa al rilascio del condono edilizio.
art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004
Recepisce nell’ordinamento regionale siciliano la disciplina del terzo condono edilizio.
art. 1 l.r. Sicilia n. 19/2021
È richiamato quale disposizione di interpretazione autentica della disciplina regionale sul terzo condono, poi dichiarata incostituzionale.
art. 25-bis l.r. Sicilia n. 16/2016
È richiamato quale disposizione regionale oggetto della novella interpretativa dichiarata incostituzionale.
art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1...
Individua le tipologie di abusi sanabili e, nelle aree vincolate, limita la sanatoria alle tipologie 4, 5 e 6, alle condizioni previste dalla legge.
art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ... le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno ... a distanza minore di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.
Pone un vincolo assoluto di rispetto idraulico, applicabile anche ai corsi d’acqua tombinati, per garantire il deflusso e consentire manutenzione e ripulitura.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001
Definisce gli interventi di manutenzione straordinaria; la disciplina è richiamata per delimitare le tipologie di abuso ammesse al terzo condono.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Definisce gli interventi di restauro e risanamento conservativo, anch’essi rilevanti per individuare le tipologie 4 e 5 dell’Allegato 1 al terzo condono.
art. 18, comma 2, l. n. 241/1990
È stato invocato dalle ricorrenti in relazione all’acquisizione d’ufficio della documentazione, ma il motivo non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il vincolo di rispetto idraulico previsto dall’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904 si applica anche ai corsi d’acqua tombinati, poiché permane l’esigenza di garantire il deflusso delle acque e di assicurare uno spazio per la manutenzione e la ripulitura delle condotte.
- Il vincolo previsto dall’art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904 ha natura assoluta e impedisce il rilascio di nuovi titoli edilizi anche quando nell’area esista una costruzione precedente posta a distanza inferiore, non potendo tale edificio attribuire ulteriori diritti edificatori.
- Nel terzo condono, la sanabilità di opere realizzate in area soggetta a vincolo relativo richiede congiuntamente che le opere siano anteriori al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili alle tipologie 4, 5 o 6 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Gli ampliamenti di superficie o di volume non riconducibili a interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo non possono essere ammessi al terzo condono nelle aree vincolate, anche quando siano qualificati dall’interessato come abusi di minore rilevanza.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su motivazioni autonome e plurime, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerne il dispositivo; una volta respinte le censure contro tale motivazione, le doglianze relative alle altre motivazioni diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
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