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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21816/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo acceso da una società e assistito dalla garanzia personale della ricorrente, che aveva anche concesso ipoteca su un immobile di sua proprietà. La garante ha agito per contestare la validità del negozio di finanziamento e della garanzia, sostenendo che l’operazione fosse stata posta in essere per ripianare un debito preesistente della debitrice, in un contesto di crisi economica già nota alla banca, con l’effetto di favorire la creditrice in una futura esecuzione e violare la par condicio creditorum. Ha inoltre dedotto: la simulazione del mutuo; l’indeterminatezza dei tassi di interesse e delle rate; l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese per preteso effetto anatocistico. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione e la ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione di norme sulla nullità/frode alla legge e sulla garanzia reale, per avere escluso l’illiceità dell’operazione; 2) violazione delle norme sulla simulazione, per avere ritenuto non riproposta in appello la relativa domanda; 3) omesso esame di un fatto decisivo circa il carattere 'camuffato' del mutuo; 4) violazione delle norme sulla determinabilità degli interessi, per asserita nullità della pattuizione e gratuità del mutuo; 5) violazione dell’art. 342 c.p.c. e di norme CEDU/UE, per l’inammissibilità del motivo di appello sull’anatocismo; 6) violazione della disciplina anti-anatocistica, per avere escluso che l’ammortamento alla francese comportasse capitalizzazione degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza/specificità e perché la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello. Ha reputato infondato il primo motivo, osservando che la ricorrente non aveva criticato la ratio per cui favorire un creditore rispetto ad un altro non integra di per sé illecito, salvo i rimedi revocatori, e che la dedotta insolvenza della debitrice non era stata dimostrata. Ha respinto il quarto motivo perché il contratto e il piano di ammortamento consentivano di conoscere il costo del finanziamento e l’ammontare delle rate; ha richiamato l’orientamento recente sulla trasparenza dei mutui a tasso variabile. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non si confrontava con la reale ragione dell’inammissibilità dichiarata dalla corte territoriale. Ha infine rigettato il sesto motivo, affermando che l’ammortamento alla francese, anche nel mutuo a tasso variabile, non determina anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non su interessi già scaduti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2741 c.c.

    La dedotta lesione della par condicio creditorum non è di per sé sufficiente a rendere illecito il negozio; il pregiudizio ai creditori può essere contrastato con i rimedi revocatori.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato come norma sulla nullità, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti di invalidità del mutuo o della garanzia.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato per la pretesa illiceità della causa/frode alla legge, ma la censura è stata ritenuta non decisiva o non correttamente sviluppata.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato per asserita frode alla legge; la Corte ha escluso che l’operazione fosse nulla per tale ragione.

  • art. 2808 c.c.

    Richiamato in relazione all’ipoteca concessa a garanzia del mutuo.

  • art. 1036 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria della Corte.

  • art. 1939 c.c.

    Richiamato nel ricorso in tema di fideiussione; dal testo non emerge un autonomo principio applicato dalla Corte.

  • art. 38 TUB

    Invocato per contestare la qualificazione e validità del finanziamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato per sostenere la simulazione del contratto; la Corte ha rilevato che la doglianza non indicava dove la simulazione fosse stata fatta valere in appello.

  • art. 1284 c.c.

    Invocato in tema di determinazione degli interessi; la Corte ha ritenuto che il contratto e il piano di ammortamento rendessero conoscibile il costo del finanziamento.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per la determinabilità dell’oggetto/pattuizione sugli interessi; esclusa la nullità per indeterminatezza.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello; la Corte ha confermato l’inammissibilità del motivo di ricorso per mancato confronto con la ratio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è stata ritenuta estranea al parametro normativo, poiché il fatto allegato non rientrava nel concetto di 'fatto decisivo' nei termini elaborati dalle Sezioni Unite.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per qualificare come 'non motivo' una censura che non si confronta con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 120 TUB

    Invocato insieme alle norme anti-anatocistiche, ma ritenuto non violato in presenza di un ammortamento alla francese che non capitalizza interessi su interessi.

  • art. 820 c.c.

    Richiamato in materia di interessi; la Corte ha escluso la sussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento esaminato.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato per il criterio di imputazione dei pagamenti; non è stata ravvisata una violazione idonea a integrare anatocismo.

  • art. 1283 c.c.

    La Corte ha escluso che il piano di ammortamento alla francese producesse capitalizzazione di interessi vietata.

  • art. 1419 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità parziale e la gratuità del mutuo; la censura è stata respinta.

  • art. 6 CICR 9 febbraio 2000

    Richiamato in relazione alla disciplina della capitalizzazione degli interessi; la Corte ha escluso che il piano di ammortamento alla francese integri anatocismo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Non integra di per sé illecito civile o nullità del negozio il fatto che un’operazione di finanziamento o garanzia consenta a un creditore di ottenere una posizione di vantaggio rispetto ad altri creditori, salvo che ricorrano specifici divieti di legge o gli ordinari rimedi revocatori.
  • La deduzione di simulazione o di nullità contrattuale deve essere sorretta da puntuali allegazioni processuali: è inammissibile il motivo che non indichi dove, come e quando la questione sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere invocato per censurare mere argomentazioni difensive o ricostruzioni estranee al perimetro del fatto storico decisivo.
  • In un mutuo a tasso variabile, il piano di ammortamento è sufficiente a rendere determinabile il costo del finanziamento quando riporti importo erogato, durata, tasso nominale/effettivo e ripartizione delle rate tra capitale e interessi.
  • L’ammortamento alla francese non determina anatocismo per il solo fatto di essere costruito con criteri di capitalizzazione composta: gli interessi di ciascuna rata sono calcolati sul solo capitale residuo e non sugli interessi già scaduti.
  • Quando il motivo di ricorso non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile per difetto di specificità, perché si risolve in una critica astratta o meramente reiterativa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiNullitàSimulazioneOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaAnnullabilità

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