Cassazione Penale, Ordinanza n. 11406/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. Con l'unico motivo deduceva la violazione del diritto di difesa, lamentando che il Tribunale non avesse censurato il mancato rispetto del termine assegnato al perito d'ufficio per il deposito della relazione: il ritardo, secondo la difesa, avrebbe impedito un'adeguata preparazione difensiva e inciso sulla possibilità di interloquire efficacemente con la consulenza tecnica. La Corte rileva però che il motivo era generico, sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, e comunque manifestamente infondato perché dagli atti risultava il rispetto del termine di deposito della perizia; inoltre il consulente della difesa non era comparso in udienza per contestarne contenuti e conclusioni. Non emergeva quindi alcuna nullità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque infondato nel merito per l'assenza del dedotto ritardo nel deposito della relazione peritale e per la mancanza di una concreta lesione del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure e di esercitare il sindacato richiesto; la mera riproposizione di doglianze già disattese non è sufficiente.
art. 42046/2019, Sez. 2, Boutartour
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01
È richiamato come precedente a sostegno del principio di inammissibilità del motivo che si limiti a reiterare censure già formulate senza una critica argomentata della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate; è inammissibile il motivo che non indichi chiaramente gli elementi posti a base della doglianza e si limiti a ripetere le difese già respinte nei gradi di merito.
- La deduzione di una nullità processuale collegata alla gestione della prova tecnica richiede la dimostrazione concreta del pregiudizio difensivo: se dagli atti risulta il rispetto del termine di deposito e la difesa ha avuto la possibilità di esaminare l'elaborato, non è configurabile una lesione del diritto di difesa.
- La mancata partecipazione del consulente di parte all'udienza per contestare la relazione peritale indebolisce la tesi del pregiudizio difensivo derivante dal deposito dell'elaborato tecnico.
- Quando il motivo di ricorso è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato, la Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso senza affrontare il merito della responsabilità già affermata nei giudizi di merito.
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