Cassazione Penale, Sentenza n. 23936/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 104.954,64 euro ritenuta profitto del reato di frode fiscale (d.lgs. n. 74/2000) per gli anni 2017-2018. Il motivo dedotto era unico: violazione di legge per difetto di motivazione sul 'periculum in mora' richiesto dall'art. 321, comma 2, c.p.p.; la difesa sosteneva che i giudici non avevano spiegato perché il denaro, bene fungibile e non intrinsecamente illecito, rischiasse di essere modificato, disperso o occultato nelle more del processo, nonostante elementi prodotti (operatività e redditività della società, piano di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle Entrate e versamenti effettuati, disponibilità patrimoniali personali e societarie) che dimostravano la volontà e la capacità di conservare il patrimonio e adempiere il debito tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la motivazione del Tribunale del riesame era insufficiente rispetto ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenza "Ellade" n. 36959/2021): il richiamo generico alla fungibilità del denaro non giustifica il periculum in mora. Dispiegando che, in presenza di denaro sequestrato, il giudice deve indicare specificamente le ragioni per ritenere che il bene possa essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato durante il processo, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato affinché il giudice di merito colmi il deficit argomentativo relativo al periculum in mora.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
sequestro preventivo finalizzato alla confisca
Richiede che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga una motivazione anche sul "periculum in mora", ossia sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
art. 240 cod. pen.
confisca del profitto del reato
Norma sostanziale sulla confisca dei profitti del reato; la sua applicazione implica che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca debba essere giustificato sotto il profilo del periculum in mora
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
richiamato in motivazione dal Tribunale del riesame
Norma tributaria richiamata dai giudici di merito nella motivazione; tuttavia, il richiamo alla normativa fiscale non esonera il giudice dall'esplicitare le ragioni concrete del periculum in mora
art. 316 cod. proc. pen.
sequestro conservativo (richiamato per analogia)
Usato in parallelo dalle Sezioni Unite come parametro per valutare l'esigenza anticipatoria della confisca: la motivazione deve spiegare le ragioni per cui non è possibile attendere la definizione del processo
Sez. U. n. 36959/2021 ("Ellade")
principio richiamato dalla Corte
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di motivare il periculum in mora anche nei sequestri finalizzati alla confisca; in particolare, quando si sequestra denaro (bene fungibile) la motivazione deve specificare come e perché il denaro potrebbe essere disperso, occultato o altrimenti sottratto all'esecuzione futura della confisca
Cass. n. 41602/2023
Ulteriore pronuncia che evidenzia l'onere di allegazione e dimostrazione del periculum in mora, ossia la necessità di indicare elementi concreti che giustifichino la misura cautelare
Massime di principio
- Il mero richiamo alla fungibilità del denaro non è sufficiente a fondare il periculum in mora: il giudice deve motivare specificamente perché, nelle more del giudizio, le somme potrebbero essere disperse, occultate o altrimenti sottratte all'esecuzione della confisca.
- Se il difensore documenta elementi concreti di conservazione del patrimonio (operatività e redditività della società, versamenti su c/c, piani di rateizzazione accettati, proprietà immobiliari), il giudice deve valutare queste evidenze e darne conto nella motivazione; l'assenza di comportamento dissipativo rafforza l'argomento contrario al sequestro.
- La sussistenza del periculum può essere adeguatamente motivata quando emergono elementi oggettivi che indicano la possibilità di occultamento o dispersione mediante meccanismi fraudolenti, operazioni finanziarie complesse o l'uso di società cartiera: tali elementi devono però essere concreti e documentati, non meramente ipotetici.
- La misura cautelare deve essere proporzionata e contemperare l'esigenza di preservare l'efficacia della futura confisca con i diritti del soggetto; eventuali pagamenti già effettuati o piani di definizione fiscale possono giustificare la riduzione dell'ammontare sequestrato o l'esclusione del periculum.
- In caso di motivazione apparente o generica sul periculum, la decisione è annullabile in Cassazione e il giudice di merito è chiamato a integrare o riformulare la motivazione esplicitando le ragioni concrete dell'urgenza dell'ablazione preventiva.
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