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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48251/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ornado Ceta ha impugnato la sentenza che lo condannava per detenzione e cessione di stupefacenti (cocaina e hashish) sostenendo: 1) per il capo 1) che la responsabilità sarebbe stata affermata senza che la droga fosse mai stata nella sua disponibilità; 2) per il capo 3) che solo 0,5 g di cocaina furono trovati addosso a lui, quantità compatibile con uso personale e in ogni caso applicabile l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; 3) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella dosimetria della pena. Lamentava inoltre che la condanna si fondasse su intercettazioni (cosiddetta "droga parlata").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici perché non si confrontano con la motivazione dei giudici di merito. Sul merito indiziario ha evidenziato che la condanna non si regge su "droga parlata" ma su un quadro probatorio composito: intercettazioni che collegano gli indagati all'acquisto e al ritiro della droga, il comportamento di Dal Toè (gettare la sostanza), il recupero e l'analisi della sostanza sequestrata, la presenza e le ricerche di Ceta nel luogo indicato, la sua partecipazione a conversazioni che indicano spartizione e commercio, nonché il fatto che Ceta e Guarriello viaggiavano insieme e furono trovati in possesso di sostanze. La Corte ha ritenuto coerente la negazione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5 (uso personale) e ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche alla luce di pregresse condanne e dei rapporti del ricorrente con più soggetti coinvolti nel traffico. La pena determinata era il minimo edittale per il reato più grave (6 anni e 26.000 euro), aumentata per recidiva e per le regole di calcolo previste dall'art. 81 c.p.; il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare il concorso di più persone nella commissione dei reati (concorso di persone nel reato). La sentenza applica il concorso alle condotte collettive contestate.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma base sulle sanzioni per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La Corte ha applicato le pene previste per detenzione ai fini di spaccio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90

    Prevede ipotesi più favorevole per uso personale. La Corte ha ritenuto non applicabile questa disposizione valutando la quantità complessiva, il ruolo del ricorrente e le conversazioni che indicavano destinazione alla cessione.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti sulla base di elementi di personalità e pregresse condanne, criterio che può essere motivato anche con un solo elemento rilevante.

  • art. 81 cod. pen., ultimo comma

    Previsione sull'aumento della pena quando ricorrono più circostanze. La Corte ha applicato l'aumento previsto per le circostanze indicate (aumento di un terzo sulla pena base).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per inammissibilità del ricorso. La Corte ha imposto l'onere di euro 3.000,00 al ricorrente.

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271

    Norma procedurale che limita la formulazione del ricorso in Cassazione; richiamata per spiegare i limiti dell'enunciazione dei motivi del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente e argomentare rispetto alla motivazione dei giudici di merito: censure generiche che non incidono sulla logica giuridica esposta sono inammissibili.
  • La definizione di un processo come "droga parlata" non impedisce una condanna se esistono elementi probatori ulteriori (intercettazioni collegate a fatti materiali, attività di osservazione, recupero della sostanza, comportamento degli imputati).
  • La presenza di piccole quantità addosso a un indagato può comunque integrare detenzione ai fini di spaccio se il contesto (conversazioni, quantità complessiva posseduta da altri, spartizione, ruoli) mostra una finalità di cessione.
  • L'art. 73, comma 5 (uso personale) non è automaticamente applicabile: occorre valutare il complesso degli elementi circostanziali e la condotta complessiva degli imputati.
  • Le attenuanti generiche possono essere escluse anche sulla base di un unico elemento rilevante tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. (pregresse condanne, gravità del fatto, rapporti con soggetti implicati), purché adeguatamente motivato.
  • Se la pena base è fissata al minimo edittale, essa può comunque essere aumentata obbligatoriamente per recidiva e per le regole di cumulo previste, con conseguente alzamento della pena complessiva.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la formulazione dei motivi deve dunque essere precisa e argomentata.

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