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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03175/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un amministratore di una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 862.000,00, per mala gestio nell'esercizio delle funzioni amministrative. La lite nasceva da addebiti relativi, in sintesi, a omessi versamenti di imposte e tasse a seguito di accertamenti fiscali, omessa contabilizzazione in bilancio di corrispettivi poi accertati dall'Erario, appostazione di spese prive di giustificativi e sistematica evasione fiscale. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza di appello ex art. 132 n. 4 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2697, 2728-2729 c.c. e 2478-bis c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale valorizzato gli accertamenti fiscali e disconosciuto la presunta distribuzione degli utili ai soci; 3) violazione dell'art. 2476 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto sussistente il nesso causale tra gli inadempimenti contestati e il danno senza adeguato scrutinio delle giustificazioni gestorie; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito superamento dei confini della domanda risarcitoria a seguito dell'accettazione, nel corso del giudizio, di una proposta formulata dal tribunale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo e il terzo inammissibili e il quarto infondato, confermando la correttezza della motivazione di merito, la doppia conforme, il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e la mancanza di una reale ultrapetizione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse sufficiente e non apparente; che le censure sulla prova, sulla presunzione di distribuzione degli utili e sul nesso causale risolvessero in realtà una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, anche perché ricorreva una doppia conforme; che non vi fosse violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché l'accettazione della proposta formulata in corso di causa non limitava la domanda originaria e la sentenza sostituiva l'ordinanza interinale, facendo riespandere l'oggetto della domanda. La società resistente ha dunque ottenuto la conferma della condanna risarcitoria e la rifusione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione; la mera condivisione della sentenza di primo grado non integra di per sé motivazione apparente se il percorso argomentativo è individuabile.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del fatto; il vizio riguarda il riparto dell'onere probatorio, non la rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato unitamente alle presunzioni, ma la censura è stata reputata inammissibile perché mirava a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice con una lettura diversa degli elementi istruttori.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono apprezzate dal giudice di merito; in cassazione non è consentito proporre una diversa lettura del ragionamento presuntivo, salvo vizi di violazione dei criteri legali di valutazione.

  • art. 2478-bis c.c.

    Invocato in relazione alla tenuta della contabilità e del bilancio societario, ma senza che la censura superasse il limite della contestazione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve articolare in modo chiaro e distinto le diverse censure; il vizio di motivazione è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente il sindacato sulla sufficienza della motivazione.

  • art. 2476 c.c.

    L'amministratore risponde dei danni causati alla società dalla mala gestio; la verifica della sussistenza del nesso causale tra condotta e danno appartiene al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione una nuova valutazione delle prove se non nei limiti dell'erronea applicazione delle regole legali di giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se la domanda originaria non è stata validamente circoscritta da una proposta formulata nel corso del giudizio e poi sostituita dalla sentenza che definisce il merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato per escludere la proponibilità del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme di merito rende inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la decisione d'appello richiami o condivida quella di primo grado, se il percorso argomentativo resta intellegibile.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non comprende l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o delle deduzioni difensive.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
  • L'azione di responsabilità verso l'amministratore richiede la verifica dell'inadempimento gestorio e del nesso causale con il danno, ma tale accertamento appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa lettura del fatto.
  • Non c'è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la domanda introduttiva non sia validamente limitata da un provvedimento interinale successivamente sostituito dalla sentenza, che fa riespandere l'oggetto del giudizio come originariamente formulato.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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