Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18221/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili: una del 23/07/2006 (per i reati di cui agli artt. 648, 479 e 640‑bis c.p., commessi a Lamezia Terme nel 2000 circa) e una del 23/03/2019 (per i reati di cui agli artt. 416, 479 e 640‑bis c.p., commessi dal 2005 in poi). Il difensore ha sostenuto l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico leso, la sovrapponibilità delle modalità e la sistematicità delle truffe, deducendo che le condotte rientravano in un unico disegno criminoso; ha inoltre chiesto la rideterminazione della pena complessiva nel minimo tenendo conto del rito abbreviato e della sospensione condizionale precedente. La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rifiutato il riconoscimento della continuazione ritenendo che le condotte fossero eterogenee, commesse in epoche diverse e rivolte a beni giuridici non coincidenti (truffe assicurative nel 2000 versus truffe e reati contro lo Stato, banche e Regione, e delitti associativi dal 2005 in poi), esclusa dunque la previsione che i reati successivi fossero programmati sin dalla commissione del primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta, alla luce dei principi di legittimità, la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha considerato molteplici indicatori (modalità di commissione, distanza temporale, finalizzazione distinta delle condotte) e non ha dato rilievo esclusivo al dato temporale. La Corte ha inoltre ritenuto che le doglianze del ricorrente costituissero in sostanza una richiesta di rivalutazione del merito fattuale, materia preclusa in cassazione se non sussistono vizi motivazionali manifesti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende, per non aver dimostrato l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Codice penale

    artt. 648, 479, 640‑bis, 416 c.p.

    Gli articoli sono i fondamenti materiali dei reati ritenuti nelle due sentenze: 648 (ricettazione), 479 (falsità), 640‑bis (truffa aggravata), 416 (associazione). La Corte ha valutato la natura differente e gli obiettivi diversi delle condotte disciplinate da tali norme ai fini dell'individuazione dell'omogeneità richiesta per la continuazione.

  • Sezioni Unite Corte di cassazione, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio applicato: il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi complessiva di indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio‑temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate di vita) e la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati nelle loro linee essenziali.

  • Sezione 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso)

    Richiama il principio che in sede di cassazione è preclusa la rinnovazione della valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione del giudice di merito; il giudice di legittimità non può adottare nuovi parametri di ricostruzione dei fatti indicati dal ricorrente.

  • Sezione 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)

    Limiti del sindacato in cassazione sulla motivazione: sono deducibili solo vizi consistenti nella mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; sono inammissibili le doglianze che chiedono diversa persuasività o diversa comparazione delle prove, salvo manifesta illogicità.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Principio riferito alla condanna alla cassa delle ammende: il versamento può essere ordinato se non risulta che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione è un giudizio complessivo e multifattoriale: non basta la mera somiglianza formale dei reati, occorre valutare omogeneità del bene giuridico tutelato, identità o sovrapponibilità delle modalità operative, contiguità spazio‑temporale e prova che i reati successivi fossero già programmati al tempo del primo.
  • La distanza temporale tra reati è un elemento rilevante ma non decisivo: una separazione cronologica consistente può legittimamente far escludere la continuazione se non emergono indici di un piano criminoso unitario.
  • La presenza di un reato associativo emesso in epoca successiva rispetto a reati anteriori può indicare che l'associazione sia sorta dopo e non ricollegabile a un progetto criminoso iniziato prima; ciò pesa nel bilanciamento degli indicatori di continuità.
  • In sede di cassazione è difficilissimo ottenere la riforma basandosi su una diversa valutazione del materiale probatorio: è necessario dimostrare vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non soltanto proporre letture alternative dei fatti.
  • Per aumentare le probabilità di riconoscimento della continuazione conviene produrre elementi probatori specifici in fase di esecuzione o di merito: documenti che evidenzino un progetto unitario (comunicazioni interne, ruoli, coordinamento, prove di pianificazione), ripetitività e identità delle modalità, stesso bersaglio o schema truffaldino.
  • Se si contesta la decisione sull'eterogeneità dei beni giuridici, è utile spiegare tecnicamente perché i diversi reati ledono in realtà la stessa sfera di interessi e fornire prova delle conseguenze giuridiche o economiche sovrapponibili.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione evitare doglianze meramente fattuali: concentrare i motivi su vizi di diritto o sulla manifesta illogicità della motivazione, con riferimento puntuale a pagine del provvedimento che si riten- gono contraddittorie o illogiche.
  • Quando si propone ricorso infondato, si rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.