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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28575/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa tributaria relativa all'anno d'imposta 2009, originariamente riferita a una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'Amministrazione finanziaria aveva notificato agli ex soci un avviso di accertamento e, successivamente, atti della riscossione: per una parte una intimazione di pagamento, per l'altra un avviso di iscrizione ipotecaria. I contribuenti avevano impugnato tali atti davanti ai giudici tributari, ma la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto precluse le eccezioni sulla pretesa fiscale perché non sollevate contro gli avvisi di accertamento notificati ai soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omesso esame di eccezioni concernenti l'asserita inesistenza dell'atto accertativo presupposto, perché notificato a società estinta, e l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che lo aveva emesso; 2) violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo la radicale nullità degli atti di riscossione perché fondati su un atto prodromico inesistente o invalido; 3) violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, per asserita nullità assoluta e insanabile degli avvisi di accertamento emessi da ufficio territorialmente incompetente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. In sintesi, ha affermato che gli avvisi di accertamento notificati ai soci, quali successori della società estinta, costituivano il necessario presupposto degli atti impugnati; le contestazioni sulla validità dell'atto impositivo originario, sulla sua notificazione alla società estinta e sulla competenza territoriale dell'Ufficio avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando tempestivamente quegli avvisi, e non in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento o dell'iscrizione ipotecaria. È stata quindi confermata la decisione della CTR e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza di merito abbia in realtà deciso, in modo espresso o logicamente incompatibile, sulle questioni dedotte.

  • art. 31 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la questione sulla competenza territoriale dell'Ufficio che emette l'avviso di accertamento attiene all'atto impositivo e deve essere fatta valere impugnando quel provvedimento, non gli atti della riscossione successivi.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    le censure rivolte all'atto prodromico non possono essere fatte valere, in questa sede, contro gli atti della riscossione quando il presupposto impositivo è costituito dagli avvisi notificati ai soci.

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta che gli ex soci succedono nella posizione della società nei rapporti attivi e passivi, con possibilità di notificare loro gli atti impositivi nei limiti della successione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la doglianza di violazione di legge è scrutinabile solo se la questione sia stata validamente posta nel corretto grado e contro il provvedimento pertinente; altrimenti la censura è inammissibile o infondata.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo in relazione alla trattazione camerale e al deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1 bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in relazione al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Gli atti della riscossione possono essere contestati solo nei limiti delle censure proprie di quegli atti; le doglianze che investono la legittimità dell'avviso di accertamento presupposto devono essere proposte impugnando tempestivamente l'atto impositivo.
  • Quando l'avviso di accertamento è notificato agli ex soci di una società estinta quali successori nei rapporti attivi e passivi, la successiva impugnazione degli atti esattivi non consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria già cristallizzata.
  • La dedotta incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento è un'eccezione che attiene al provvedimento impositivo e non può essere fatta valere per la prima volta contro intimazione di pagamento o iscrizione ipotecaria.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia implicitamente risolto la questione nel senso della preclusione delle eccezioni non tempestivamente proposte contro l'atto corretto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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