Sentenza n. 11318/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo del DM del Ministero dell'Interno, notificato in data 20 giugno 2023, ed avente ad oggetto il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 23/11/2023: del riscontro dell'accesso agli atti del 15.09.2023 da parte della Prefettura di Pordenone; del riscontro dell'accesso agli atti del 06.09.2023 da parte del Ministero dell'Interno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per emersione di una notizia di reato relativa al porto abusivo di armi, nonché i riscontri alle istanze di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza ritenendo non coincidente l’interesse pubblico con quello alla concessione dello status civitatis, sulla base di una notizia di reato del 2022, riferita alla violazione dell’art. 4 della legge n. 895/1967 per porto abusivo di armi in luogo pubblico nell’ambito di atti intimidatori. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, l’arbitrarietà e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa, la violazione del principio di proporzionalità e di imparzialità, il travisamento dei fatti, nonché l’erronea applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il difetto di istruttoria e l’ingiustizia manifesta. Ha contestato che nei suoi confronti fossero pendenti indagini o procedimenti penali, evidenziando l’assenza di risultanze pregiudizievoli nei certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato alle parti di documentare l’esito della notizia di reato e l’eventuale richiesta di archiviazione. Il ricorrente ha prodotto certificati aggiornati, mentre l’Amministrazione si è limitata a depositare la richiesta di un certificato integrale, senza produrre la documentazione richiesta, senza fornire aggiornamenti e senza chiedere ulteriori proroghe.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il diniego di cittadinanza, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un’ampia discrezionalità amministrativa e un apprezzamento di opportunità relativo all’inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità, tuttavia, non può tradursi in arbitrio e deve essere esercitata sulla base di un’istruttoria adeguata e di una motivazione coerente, ragionevole e proporzionata, suscettibile di sindacato per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia manifesta o difetto di motivazione. Nel caso concreto, l’Amministrazione non ha adeguatamente chiarito l’effettiva rilevanza della notizia di reato né il suo esito, nonostante l’ordine istruttorio del giudice. Il comportamento processuale omissivo del Ministero è stato valutato a suo sfavore, anche perché il ricorrente aveva prodotto certificati penali aggiornati privi di elementi pregiudizievoli e non risultavano acquisiti fatti contrari. Ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il giudice ha quindi potuto desumere argomenti di prova dal contegno processuale dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. d), l. 91/1992
La domanda di cittadinanza per naturalizzazione è soggetta a un provvedimento di concessione fondato su un’ampia discrezionalità amministrativa in ordine all’inserimento dell’istante nella comunità nazionale.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente quale parametro di censura dell’erronea applicazione della disciplina sulla concessione della cittadinanza.
art. 4 l. 895/1967
La notizia di reato per porto abusivo di armi in luogo pubblico costituiva il principale elemento posto dall’Amministrazione a fondamento del diniego; il giudice ha ritenuto non adeguatamente verificata e valutata la sua effettiva rilevanza ed evoluzione.
art. 39 d.P.R. 313/2002
Il certificato richiesto da soggetti pubblici può avere contenuto diverso rispetto a quello rilasciato a richiesta del privato e può riportare ulteriori risultanze penali; tale differenza ha giustificato l’ordine istruttorio di acquisizione della documentazione integrale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine giudiziale di produzione documentale può essere valutata a suo sfavore e consentire al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale, purché non in contrasto con gli altri elementi acquisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un’ampia discrezionalità amministrativa, ma il relativo esercizio deve essere sostenuto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione coerente, ragionevole e proporzionata; la discrezionalità non può trasmodare in arbitrio.
- Il diniego della cittadinanza fondato su una notizia di reato richiede una verifica concreta dell’effettiva riconducibilità del fatto all’istante, del suo esito e della sua attuale rilevanza ai fini della valutazione complessiva dell’inserimento nella comunità nazionale.
- Nel processo amministrativo l’Amministrazione ha un obbligo di collaborazione nell’esecuzione degli ordini istruttori del giudice; la mancata produzione dei documenti richiesti può essere valutata a suo sfavore quando il contegno omissivo non sia contraddetto dagli altri elementi di causa.
- La mancata acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione necessaria a comprovare l’attualità e la rilevanza di un elemento pregiudizievole, unita alla produzione di certificati aggiornati privi di risultanze sfavorevoli da parte del ricorrente, può determinare l’annullamento del diniego per difetto di istruttoria e motivazione.
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