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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20406/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte e sanzioni IVA relative agli anni 1990 e 1991, fondata su avvisi di rettifica che erano stati inizialmente annullati in primo grado e poi oggetto di un successivo giudizio definito con cassazione con rinvio. Dopo l’annullamento con rinvio della precedente decisione della CTR, il relativo giudizio non era stato riassunto nei termini, con conseguente estinzione del processo. L’amministrazione aveva quindi iscritto a ruolo le somme in via definitiva e notificato la cartella. Il contribuente aveva contestato in appello, tra l’altro, la decadenza della riscossione ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, la nullità della cartella e di altri atti per vari vizi formali e sostanziali, oltre a profili di contraddittorio e di preventiva escussione. In Cassazione ha dedotto: omessa pronuncia sui motivi di appello ex art. 112 c.p.c.; erronea applicazione delle norme su prescrizione/estinzione, sostenendo che dovesse applicarsi l’art. 2945, comma 3, c.c. e che il credito fosse prescritto; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente della sentenza regionale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la CTR non si era pronunciata sui motivi di appello relativi alla decadenza e agli altri vizi della cartella, concentrandosi solo sulla prescrizione. Ha chiarito che, nel caso di definitività dell’accertamento tributario derivante dalla mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, il termine di decadenza per notificare la cartella ex art. 25 d.P.R. 602/1973 decorre dal momento in cui il giudizio si è estinto, cioè dallo spirare del termine per la riassunzione. Ha richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tale ipotesi, resta irrilevante la disciplina della prescrizione e la possibilità di riscossione provvisoria. Poiché il primo motivo è stato accolto, gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi di impugnazione dedotti dalle parti; la mancata pronuncia integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il regime del processo tributario e dei vizi deducibili in cassazione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    il termine di decadenza per la notificazione della cartella decorre dalla definitività della pretesa tributaria; nel caso di estinzione del giudizio dopo cassazione con rinvio, dal momento in cui scade il termine per la riassunzione.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    ritenuto non applicabile dalla CTR, ma la Corte ha chiarito che la questione decisiva era la decadenza ex art. 25 e non la prescrizione.

  • artt. 393 e 310 c.p.c.

    evocati dal ricorrente in relazione agli effetti dell’estinzione del processo dopo cassazione con rinvio.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione ordinaria.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione breve.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di sanzioni e riscossione.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    disciplina l’estinzione del processo tributario dopo cassazione con rinvio; la Corte collega a tale estinzione la decorrenza della decadenza per la riscossione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione apparente o mancante.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è cassata con rinvio e il giudizio non viene riassunto nel termine, la definitività della pretesa tributaria coincide con l’estinzione del giudizio, e da quel momento decorre il termine di decadenza per la notificazione della cartella di pagamento ex art. 25 d.P.R. 602/1973.
  • Se l’appello contiene più censure autonome e la sentenza di secondo grado si pronuncia solo su una di esse, senza esaminare le altre né rigettarle implicitamente in modo desumibile dalla motivazione, ricorre il vizio di omessa pronuncia.
  • Nella riscossione di tributi fondati su accertamenti divenuti definitivi per effetto dell’estinzione del giudizio dopo cassazione con rinvio, la questione centrale è la decadenza per l’emissione della cartella, non la prescrizione del credito, salvo che il titolo sia già definitivamente giudiziale nel senso proprio dell’actio iudicati.
  • La mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio non trasforma la precedente decisione di merito in giudicato sostanziale favorevole alla parte soccombente, ma comporta la definitività dell’atto impositivo originario nei limiti e con gli effetti previsti dalla disciplina tributaria.
  • Il potere dell’Amministrazione di riscuotere in via provvisoria nel corso del giudizio non incide sul dies a quo del termine di decadenza per la notificazione del primo atto di esazione, quando la definitività della pretesa dipende dall’estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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