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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1201/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuataria)

La controversia

Con contratto del 17 dicembre 1992, un istituto finanziario aveva concesso alla società ricorrente un finanziamento agevolato di Lire 2.250.000.000, da erogare in più tranche in relazione agli stati di avanzamento, per realizzare un magazzino-frigorifero di dodici celle destinato all’impiego per conto terzi. Il 16 marzo 1999 l’istituto comunicò la risoluzione del finanziamento, richiamando ipotesi previste dall’art. 7 del contratto e contestando, tra l’altro, la mancata realizzazione del programma secondo il progetto originario, la non congruità di alcune spese, la mancata realizzazione delle dodici celle e la locazione dell’immobile a terzi. La società chiese il risarcimento dei danni, sostenendo l’illegittimità della risoluzione e che il proprio inadempimento fosse conseguenza di quello, precedente o prevalente, dell’istituto, in particolare della mancata erogazione di una quota del finanziamento. Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’11 luglio 2008, respinse la domanda della società e anche la riconvenzionale dell’istituto, diretta a far dichiarare legittima la risoluzione e a ottenere Euro 63.537,93 o altra somma. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata l’8 agosto 2014, respinse entrambi i gravami e qualificò l’art. 7 come condizione risolutiva unilaterale a favore dell’istituto, ritenendo legittima la risoluzione al verificarsi degli eventi contestati. In cassazione la società formulò otto motivi: i primi due denunciarono la rilevazione officiosa dell’avveramento della condizione e la mancata instaurazione del contraddittorio sulla questione; il terzo lamentò la violazione dell’art. 101 c.p.c. per la decisione fondata su elementi non sottoposti al contraddittorio; il quarto dedusse la violazione del giudicato interno sull’inadempimento dell’istituto; il quinto contestò l’interpretazione dell’art. 7 come condizione risolutiva anziché clausola risolutiva espressa, per violazione dei criteri legali di interpretazione; il sesto censurò l’esclusione della possibilità di imputare all’istituto l’avveramento dell’evento dedotto in condizione; il settimo invocò la disciplina della condizione meramente potestativa; l’ottavo denunciò l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla conoscenza e acquiescenza dell’istituto alla locazione, al nulla osta alla proroga di sei mesi comunicato al Ministero il 18 aprile 1997 e alla mancata erogazione del finanziamento quale causa dei ritardi e delle scelte contestate.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quinto, il sesto e l’ottavo motivo; ha rigettato il primo, il secondo e il quarto; ha dichiarato assorbiti il terzo e il settimo. Ha ritenuto errata l’interpretazione dell’art. 7 del contratto, poiché la Corte d’appello aveva valorizzato soltanto due eventi tra quelli contemplati senza esaminare l’intero elenco, comprendente in larga parte ipotesi consistenti in inadempimenti e non riconducibili a condizioni risolutive. Ha inoltre affermato che, anche assumendo la natura di condizione della clausola, non poteva escludersi la rilevanza dell’imputabilità al contraente favorito dell’avveramento dell’evento: ai sensi dell’art. 1359 c.c. il contratto non si considera risolto quando l’evento sia causalmente riconducibile a dolo o colpa di tale contraente; la buona fede limita inoltre la discrezionalità del contraente dal cui comportamento dipende, in parte, l’avveramento. Infine, la Corte d’appello aveva omesso di approfondire fatti potenzialmente idonei a escludere l’imputabilità alla mutuataria degli inadempimenti contestati, tra cui la conoscenza e l’asserita acquiescenza dell’istituto alla locazione dell’immobile, il nulla osta alla proroga e il collegamento tra i ritardi e la mancata erogazione della quota di finanziamento. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    In realtà, ai fini della esatta ricostruzione della volontà delle parti, sarebbe stato necessario esaminare anche gli altri eventi dedotti in condizione.

    La qualificazione di una previsione contrattuale come condizione risolutiva richiede l’interpretazione complessiva degli eventi contemplati, non la considerazione isolata di alcuni di essi.

  • art. 1359 c.c.

    La evocata disposizione codicistica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, implica che il contratto non possa considerarsi risolto qualora l’accadimento dell’evento dedotto in condizione sia causalmente ricollegabile a dolo o colpa del contraente a favore del quale la condizione era posta.

    Se l’evento dedotto in condizione si verifica per dolo o colpa del contraente a cui favore la condizione è posta, il contratto non può considerarsi risolto.

  • art. 1175 c.c.

    Il principio di buona fede, che permea di sè l’ordinamento, costituisce ad un tempo interpretazione e limite del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende in parte l’avveramento della condizione.

    La buona fede oggettiva orienta e limita l’esercizio della discrezionalità del contraente che può incidere sull’avveramento della condizione.

  • art. 1456 c.c.

    Sicchè, anche in tema di clausola risolutiva espressa, la risoluzione di diritto del contratto conseguente all’applicazione della stessa postula non solo la sussistenza, ma altresì la imputabilità dell’inadempimento, non configurando una ipotesi di responsabilità senza colpa.

    Anche la risoluzione di diritto prevista da una clausola risolutiva espressa presuppone che l’inadempimento sussista e sia imputabile al debitore; la clausola non introduce una responsabilità oggettiva.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    In realtà, ai fini della esatta ricostruzione della volontà delle parti, sarebbe stato necessario esaminare anche gli altri eventi dedotti in condizione.

    L’interpretazione della clausola deve ricostruire la volontà contrattuale considerando gli eventi previsti nel loro complesso, senza fondarsi su una selezione parziale di ipotesi.

  • art. 101 c.p.c.

    Ed infatti, una volta chiarito che la Corte partenopea non ha esorbitato dai limiti dei propri poteri rilevando di ufficio una eccezione in senso stretto, ma ha, invece, proprio nell’esercizio (legittimo o meno, si vedrà nel prosieguo) dei poteri ad essa spettanti, qualificato l’art. 7 del contratto di finanziamento di cui si tratta non già come clausola risolutiva espressa, ma come condizione risolutiva unilaterale, viene meno il presupposto stesso della contestazione.

    La censura processuale relativa al contraddittorio non è fondata quando la questione deriva dalla qualificazione giuridica della fattispecie operata dal giudice nell’esercizio dei suoi poteri, anziché dalla rilevazione officiosa di un’eccezione in senso stretto.

  • art. 2909 c.c.

    Peraltro, anche a voler ammettere una tale acquiescenza, in nessun caso sarebbe ravvisabile nella decisione impugnata una violazione del giudicato sul punto.

    Non sussiste violazione del giudicato interno quando la decisione successiva non contesta esplicitamente l’accertamento precedente, ma lo ritiene assorbito dalla diversa qualificazione giuridica della clausola e dei suoi effetti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Alla luce delle argomentazioni di cui ai paragrafi precedenti, le riportate deduzioni dell’appellante, attuale ricorrente, avrebbero meritato un approfondimento, del tutto obliterato dalla Corte di merito, siccome idonee, ove comprovate, ad accertare la non imputabilità alla stessa degli inadempimenti contestati.

    È censurabile l’omesso esame di fatti discussi e potenzialmente decisivi quando, se accertati, possono incidere sull’imputabilità degli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione.

Massime di principio

  • Per qualificare una clausola come condizione risolutiva o come clausola risolutiva espressa occorre esaminare complessivamente tutti gli eventi previsti dal contratto: non è corretto fondare la qualificazione sulla sola selezione di alcune ipotesi, specialmente se le altre consistono in inadempimenti.
  • Il contratto non può considerarsi risolto per avveramento della condizione quando l’evento dedotto sia causalmente riconducibile a dolo o colpa del contraente a cui favore la condizione è stata apposta.
  • La buona fede costituisce criterio interpretativo e limite della discrezionalità del contraente il cui comportamento può incidere sull’avveramento della condizione.
  • La risoluzione di diritto conseguente a una clausola risolutiva espressa richiede un inadempimento imputabile e non configura una responsabilità senza colpa.
  • Quando sono dedotti fatti potenzialmente idonei a dimostrare che l’inadempimento contestato è stato causato dal comportamento della controparte, il giudice deve esaminarli se, ove provati, possono incidere sull’imputabilità dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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