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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12647/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando le condanne già pronunciate nei confronti degli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato le condanne inflitte in primo grado: uno per un furto aggravato commesso il 23 luglio 2019, con pena di quattro mesi di reclusione e 120 euro di multa; l'altro per due furti aggravati commessi il 22 e il 23 luglio 2019, con pena di sette mesi di reclusione e 180 euro di multa. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'attribuzione della responsabilità a uno degli imputati, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non deducibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello e quindi aspecifico; inoltre, quanto alla dedotta inutilizzabilità della prova, la censura è stata reputata non dimostrata nei suoi presupposti fattuali e dunque inammissibile. Il secondo motivo chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per entrambi gli imputati; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità per l'abitualità delle condotte e che, in ogni caso, la contestazione delle aggravanti ex art. 625 nn. 2 e 7 c.p. determinava una cornice edittale incompatibile con i limiti applicativi dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando sussiste abitualità della condotta; inoltre, nei casi di furto aggravato contestato con aggravanti che elevano la pena edittale oltre i limiti previsti dalla norma, la causa di non punibilità resta preclusa.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    La contestazione di entrambe le aggravanti determina l'aumento della pena ex art. 625, comma 2, c.p., con conseguente superamento della soglia edittale rilevante ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 609 c.p.p., comma 2

    La deduzione di inutilizzabilità o invalidità di un atto non impone alla Corte di cassazione di ricercare autonomamente i dati fattuali: l'interessato deve allegare e dimostrare in ricorso i presupposti della censura.

  • art. 625, comma 2, c.p.

    L'aumento di pena previsto per il concorso di aggravanti rileva ai fini del calcolo della cornice edittale ostativa alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato il comma 1 dell'art. 131-bis c.p., fissando il parametro della pena minima non superiore a due anni per l'applicabilità della causa di non punibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente i motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica argomentata e specifica della decisione impugnata.
  • La deduzione di inutilizzabilità di una prova richiede una compiuta allegazione dei fatti e dei presupposti processuali su cui si fonda la censura; la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare d'ufficio elementi non specificamente rappresentati nel ricorso.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta, e comunque quando la cornice edittale del reato, tenuto conto delle aggravanti contestate e degli aumenti previsti, supera i limiti richiesti dall'art. 131-bis c.p.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, rileva la pena edittale risultante dalla contestazione complessiva del fatto, incluse le aggravanti che incidono sul trattamento sanzionatorio, se ciò comporta il superamento della soglia normativa.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende costituisce conseguenza tipica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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